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Riforma Tributaria "le ragioni" del contribuente

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Ven, 16 Febbraio 2024

Riforma Tributaria


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Bentrovati. Oggi siamo qui a iniziare a trattare alcuni prolegomeni della nuova Riforma Tributaria che ha inciso notevolmente sul rapporto fisco contribuente.

Effettivamente il legislatore finalmente ha posto diversi passi in favore delle ragioni del contribuente e quanto vi andrò a narrare in pillole è contenuto nei decreti legislativi 219 e 220 del 2023. A livello preliminare il perimetro di operatività del nuovo Statuto del contribuente è stato ampliato nel senso che è stato arricchito dai dettami della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e dai diritti fondamentali dell'Unione europea, dai principi contenuti in questi due documenti. Quindi il giurista o comunque anche l'operatore pratico, che si trova a gestire una pratica tributaria deve inevitabilmente confrontarsi anche con questi due testi normativi. Da un punto di vista pratico l'attenzione del legislatore si sposta dal momento contenzioso al momento precontenzioso quindi procedimentale e perché? Perché viene statuito il cosiddetto principio del "contraddittorio". Quindi in ossequio a quello che è un altro principio, quello della "parità delle armi", oggi il contribuente deve anticipare le proprie difese alla fase procedimentale. Quindi nell'ottica del giusto dovere di collaborazione, il contribuente andrà a proporre tutte le sue istanze a produrre tutti i suoi supporti documentali, comprese ad esempio le testimonianze scritte, qui apro una parentesi: è vero che il decreto legislativo 546 del '92 non ha normato il diritto del contribuente a produrre nel processo e quindi anche nel procedimento, le cosiddette dichiarazioni scritte da parte di soggetti informati dei fatti. Però alla stessa stregua di ciò che fa l'Agenzia delle Entrate o comunque in genere l'ufficio, qualunque esso sia anche gli uffici tributari ad esempio dei Comuni, così il contribuente ha quest'arma, quindi si pensi ad esempio agli accreditamenti di somme su conti correnti privati che con riferimento ai quali vi è una contestazione di elemento reddituale da dichiarare e quindi sul quale pagare i tributi, in questo caso è fondamentale dotarsi sia nella fase procedimentale che eventualmente in quella processuale delle famose dichiarazioni scritte.

Quindi il principio del contraddittorio che muta sostanzialmente il focus del contenzioso tra ufficio e contribuente, al momento procedimentale. Ed è importante che il nuovo art. 6-bis della legge 212 del 2000, che contiene lo Statuto del Contribuente, venga analizzato dall'operatore pratico ma anche dal profano, anche dall'imprenditore, perché solo così può intendere in che modo giocarsi le proprie carte prima del contenzioso.

Il nuovo assetto normativo risulta stabilmente mutato, anche con un occhio al codice del processo amministrativo. Infatti, andando a verificare agli articoli 7-bis e 7-ter vediamo le cosiddette due ipotesi di vizi degli atti amministrativi. Quindi al 7-bis è disciplinata l'annullabilità dell'atto tributario, sostanzialmente per violazione di legge o per incompetenza o violazione della legge del procedimento. Quindi il cosiddetto vizio più ricorrente, più tipico è quello della annullabilità dell'atto tributario. Mentre l'articolo 7-ter reca il vizio della nullità, che è un vizio residuale, sostanzialmente confinato a tre ipotesi il difetto assoluto di assoluta attribuzione, l'elusione del giudicato è la violazione del giudicato. Quindi, come vediamo, queste tre fattispecie sono difficilmente ricorrenti nella pratica quotidiana, nei rapporti con la pubblica amministrazione però va comunque fissato anche questo momento.

Da un punto di vista pratico, ciò che mi preme enfatizzare è il nuovo Potere di Autotutela che è stato normato finalmente a livello di rango legislativo, quindi legislazione primaria e non rango subordinato alla fonte legislativa, ed è oggi presente negli articoli 10-quater e 10-quinquies.

Nel 10-quater è disciplinato il potere di autotutela obbligatoria, nel 10-quinquies, invece è residuale, è una sorta di norma di chiusura dove nelle ipotesi non espressamente disciplinate nel 10-quater e altresì può trovare cittadinanza l'esercizio del potere di autotutela facoltativa.

Perché l'operatore pratico deve stressare e analizzare bene questi due articoli? Perché questa nuova normazione consente di recuperare ciò che una volta era precluso in ragione della definitività dell'atto tributario. Infatti, anche in presenza di una definitività dell'atto tributario, qualora esso sia viziato con riferimento alla fattispecie dell'autotutela obbligatoria, sarà comunque possibile utilizzare questo articolo 10-quater. Altresì sarà possibile percorrere questo questa procedimentalizzazione, avente ad oggetto l'autotutela obbligatoria, nel caso di sentenza purché essa non sia passata in giudicato. Quindi come vediamo, il principio della certezza del diritto cede un po' il passo nella direzione di una cosiddetta giustizia sostanziale e andando a leggere la casistica per cui il 10-quater è operativo, vediamo che sarà possibile agire in autotutela nel caso di errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dell'amministrazione finanziaria, errore sul presupposto d'imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata dal contribuente non oltre i termini previsti a pena di decadenza. Quindi, ipotizziamo il cosiddetto classico pagamento disallineato non abbinato con errori di digitazione, il nuovo 10-quater consentirà al contribuente di non incorrere in sanzioni e interessi, ma permetterà la sensibilizzazione di questa nuova chiave interpretativa che deve disciplinare e deve connotare i rapporti appunto tra fisco e contribuente.

Vi rimando ad ulteriori pillole per meglio esaminare la disciplina di questi due Decreti Legislativi.

Grazie

Avvocato Paolo Cacciagrano

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