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Riforma fiscale: nuovi scaglioni IRPEF ed Esonero Parziale IVS

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Mar, 06 Febbraio 2024

Riforma fiscale: nuovi scaglioni IRPEF ed Esonero Parziale IVS



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Oggi ho il piacere di parlarvi della Tassazione Reddito delle Persone Fisiche, periodo d'imposta anno 2024, nonché dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda il nostro primo argomento, ossia la tassazione sul reddito delle persone fisiche, possiamo dire che con la pubblicazione in Gazzetta il 30 Dicembre 2023 del Decreto Legislativo n. 216 viene data una prima attuazione al primo modulo di riforma fiscale. In particolar modo, fermo restando quelli che sono i principi cardini stabiliti dalla legge vigente del TUIR, specialmente nell'articolo 11 e nell'articolo 13, in cui vengono sostanzialmente riconfermati il principio di proporzionalità dell'imposta tra scaglioni e aliquota marginale e il principio di diretta, il principio di detrazione, che risulta essere inversamente proporzionale al reddito e introduce tuttavia una disciplina derogatoria valevole esclusivamente per l'anno 2024. Nello specifico, sono tre le grosse novità: La prima per quanto riguarda l'aliquota Irpef, nonché gli scaglioni di reddito. La seconda, che vede l'introduzione di una variazione dell'importo della detrazione d'imposta da lavoro dipendente. E, in ultimo, un correttivo reso necessario sul trattamento integrativo per quanto riguarda appunto la tassazione dei redditi.

Fino al 31 Dicembre 2023 eravamo abituati ad avere a che fare con quattro distinti scaglioni di reddito, ai quali appunto corrispondeva un'aliquota marginale Irpef. Che cosa succede dal 1º gennaio 2024? Succede che il secondo scaglione di reddito, ossia quella che va dai redditi oltre a 15.000€ fino a 28.000€, con un'aliquota marginale del 25% a partire dal 1º gennaio 2024, viene assorbito dal primo scaglione, che va quindi a ricomprendere tutti i redditi fino a 28.000€, con un'aliquota marginale del 23%. Restano invece invariati gli altri due scaglioni da 28.000€ a fino a 50.000€ abbiamo l'aliquota marginale del 35%. I redditi oltre 50.000€ avremo un'aliquota marginale al 43%. Quindi prima sostanziale differenza: il passaggio da 4 a 3 scaglioni. Altra novità introdotta dal decreto legislativo 2016 riguarda l'aumento delle detrazioni per i redditi fino a 15.000€, che passa da 1880, importo valevole fino al 31/12/2023 ad Euro 1955. Quindi in buona sostanza, assistiamo ad un aumento dell'importo di 75€. Invece restano del tutto confermati tutti gli altri importi potenziali delle altre detrazioni, così come le formule per la relativa quantificazione.

Nulla da aggiungere, invece, per quanto riguarda l'ammontare delle detrazioni per i figli a carico, per i coniugi a carico e le detrazioni per altri familiari a carico che non hanno subito nessuna variazione. A fronte dell'aumento della detrazione di imposta per i redditi fino a 15.000€, è stato reso necessario applicare uno strumento correttivo per il trattamento integrativo. Il trattamento integrativo sappiamo essere quella sorta di credito IRPEF che è stato introdotto nella legge del 2020, poi ha avuto una una sorta di rivoluzione nel 2022. Quindi, fermo restando quello che sono i potenziali destinatari del trattamento che restano quindi confermati come titolari di reddito da lavoro dipendente e l'ammontare del trattamento di 1.200€ annui rapportate su base mensile, quello che va a cambiare è l'importo di detrazione da lavoro dipendente che deve essere preso come riferimento rispetto all'imposta lorda. Quindi che cosa accade? Accade che dal 1º gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 il trattamento integrativo viene riconosciuto per tutti i contribuenti con un reddito complessivo fino. A 15.000€, a condizione, tuttavia, che l'imposta lorda risulti essere maggiore della detrazione di lavoro in vigore nel 2023. Quindi noi dobbiamo andarlo a parametrare all'importo di 1.880€ piuttosto che all'importo del 1009 di 1955.

Per quanto riguarda invece la seconda parte del del mio intervento ossia dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, possiamo affermare che è stata una misura ripresa da quanto già stabilito nella Legge di Bilancio 2022, con i successivi ampliamenti nonché proroghe intervenuti nel Decreto Lavoro. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che sostanzialmente risultano confermate le misure dell'importo, che quindi costa del 7% se la retribuzione imponibile contributiva e mensile non supera le 1.923€, e invece ci troviamo di fronte ad una diminuzione di un punto percentuale dell'esonero se la retribuzione imponibile contributiva, ha un valore che va da 1.924€ fino a 2692. Altra conferma nella legge di bilancio 2024 sono i beneficiari dell'esonero, ossia viene riconfermato che tale esonero è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati ad esclusione tuttavia dei lavoratori domestici.

La grossa novità che mi preme mettere in evidenza è che è stata, in un certo qual modo, anche confermata nella pubblicazione della circolare numero 11 dell'Inps del 16 gennaio 2024, che sta nel fatto che tale esonero deve essere esclusivamente applicato sulla retribuzione imponibile contributiva mensile, ad esclusione dei ratei di 13esima e 14esima, quindi è questa la grossa novità. Mentre fino al 31 dicembre 2023 sapevamo che poteva essere applicata anche sulle mensilità aggiuntive per il solo anno 2024, ciò non è più possibile. Ultime precisazioni che mi preme porre in evidenza sono il fatto che l'esonero contributivo è un esonero a vantaggio del lavoratore piuttosto che del datore di lavoro, per questo motivo non è necessario essere in regola con il DURC, e poiché trattasi appunto di un esonero ma non di un incentivo all'assunzione per l'applicabilità non rientra nella disciplina del regolamento comunitario. Quindi non vi è la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, né tantomeno è sottoposto alla registrazione nazionale degli aiuti di Stato.

Spero di essere stata sintetica e precisa, vi rimando ai prossimi approfondimenti.

Grazie a tutti.

Dottoressa Erika D'Ettorre - Consulente del Lavoro

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