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Novità Dimissioni per fatti concludenti
informa 360
Gio, 30 Gennaio 2025
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Redazione 360magazine RICHIEDI INFORMAZIONI
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L'articolo 19 della legge 203 del 2024, il cosiddetto collegato lavoro alla manovra di bilancio, integra l'articolo 26 del decreto legislativo 151 del 2015, che disciplina le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.
Questa nuova norma introduce un nuovo comma 7 bis per effetto del quale, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto, o in mancanza di una previsione del contratto collettivo nazionale di un termine superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, non si applica la disciplina prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 151, cioè quello delle dimissioni da rendere in via telematica. Queste disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità di aver reso le dimissioni, per cause di forza maggiore oppure per fatto imputabile al datore di lavoro, quindi se dimostra l'impossibilità che non ha potuto comunicare le dimissioni per un motivo non dipendente dalla sua volontà, quindi una forza maggiore, per colpa del datore di lavoro, ovviamente le dimissioni non si possono ritenere valide. Quindi sostanzialmente vengono reintrodotte per legge le Dimissioni per fatti concludenti e questo consente di superare quella lunga stagione di impasse, che è stata dovuta all'assenza dal posto di lavoro dei lavoratori non seguita dalle dimissioni telematiche, ricordiamo che ci sono state due sentenze del tribunale di Udine che in qualche modo avevano aperto qualche spiraglio, ma che poi sono state vanificate da un intervento della Cassazione che ha ritenuto che l'unico modo corretto e lecito di interrompere il rapporto fossero le dimissioni telematiche; ecco in questo modo si evita in maniera ordinaria che, se il lavoratore non si presenta in maniera ingiustificata nel tempo previsto dalla legge o dal contratto collettivo o dalla legge 15 giorni, non deve licenziarlo quindi aprire la procedura per licenziamento individuale, non deve pagare il ticket di ingresso alla NASPI (il cosiddetto ticket licenziamento) e il lavoratore non avrà diritto alla alla NASPI.
il datore di lavoro abbiamo detto ha l'onere essenzialmente di comunicare alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro dove si svolge il rapporto di lavoro l'assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo oppure di 15 giorni previsto dalla legge, precisiamo che questa comunicazione non deve essere sempre fatta, ma va fatta solamente se il datore di lavoro intende avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni. Qualora intenda farlo, deve dare una comunicazione preferibilmente a mezzo PEC: c'è una nota dell'ispettorato nazionale del lavoro che è la nota 579 del 22 gennaio 2025, in cui l'ispettorato del lavoro dice che è preferibile fare la comunicazione a mezzo PEC, riportando tutte le informazioni di cui il datore di lavoro è a conoscenza, che riguardano il lavoratore, riferibili non solo ai dati anagrafici, ma soprattutto ai recapiti anche telefonici e di poste elettroniche di cui è a conoscenza.
L'ispettorato del lavoro ha pubblicato peraltro sul proprio sito un modello di comunicazione che è rivolto a uniformare i contenuti e a semplificare questo adempimento da parte del datore di lavoro; sulla base della comunicazione pervenuta all'ispettorato del lavoro, gli ispettorati potranno attivare quella azione di verifica relativa alla veridicità della comunicazione, quindi potranno contattare il lavoratore ma anche altro personale presso impegnato presso il medesimo datore di lavoro, o altri soggetti che possono fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro né che abbia potuto comunicare la sua assenza. La nota, cui facevo riferimento poco fa, dell'ispettorato Nazionale del Lavoro fissa dei tempi abbastanza stringenti: vanno avviati e conclusi gli accertamenti da parte dell'ispettorato con la massima tempestività e celerità e comunque entro il termine di 30 giorni da quando l'ispettorato ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.
Quindi abbiamo detto che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina dell'articolo 26 del decreto legislativo 151 ordinariamente se a seguito di un'assenza ingiustificata protrattasi e dopo la comunicazione che riceve l'ispettorato territoriale del lavoro, una volta passato il periodo previsto dalla contrattazione e l'ispettorato del lavoro avrà fatto le sue verifiche, ordinariamente il rapporto si intende risolto per dimissione del lavoratore e quindi il datore di lavoro può procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Se invece dagli accertamenti ispettivi si dovesse verificare che il lavoratore non abbia fatto questa comunicazione per impossibilità oggettive, per esempio era ricoverato in ospedale, o comunque per causa imputabile al datore di lavoro, se il lavoratore dà prova che non ha potuto fare la comunicazione, oppure l'ispettorato verifichi che non è vera la comunicazione fatta dal datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, quindi il lavoratore avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro abbia provveduto a fare questa comunicazione, e la ricostituzione avviene con una comunicazione che fa l'ispettorato del lavoro al datore di lavoro e al lavoratore si suggerisce attraverso una PEC.
Ecco questa procedura che è decisamente risolutiva rispetto alle problematiche che ci sono state nel corso degli anni, ma presenta tuttavia qualche profilo di criticità che vorrei evidenziare: innanzitutto mi pare di individuare una lacuna nella norma, che è quella che non consente una prima, secondo me necessaria, interlocuzione tra il datore di lavoro e il lavoratore prima di avviare la procedura di risoluzione del rapporto, cioè non c'è nessuna previsione nella norma che il datore di lavoro possa o debba scrivere al lavoratore per dirgli che se non si presenta a lavorare entro un certo periodo, si intende risolto il rapporto di lavoro per dimissione, questa cosa manca e ricordando che la norma è stata posta in essere per evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco, una procedura così stringata, così essenziale, potrebbe essere rischiosa nel senso che, qualche datore di lavoro poco incline al rispetto delle regole, potrebbe anche approfittare di questa cosa facendo comunicazioni senza che in realtà poi il lavoratore non si sia realmente presentato al lavoro.
Per quanto riguarda un altro aspetto che va chiarito: la decorrenza delle dimissioni. Da quando decorrono? Dal giorno in cui il lavoratore si è assentato o dal giorno successivo a quello del termine decorso previsto dal contratto collettivo, o dal 16o giorno cioè dal giorno successivo ai 15 previsti dalla legge? Secondo me il termine è quello del giorno successivo alle assenze protrattesi secondo le previsioni del contratto collettivo o secondo la legge. Un'altra cosa: in questi casi interrompendosi il rapporto di lavoro per dimissioni, evidentemente il datore di lavoro potrà essere autorizzato a recuperare l'indennità di mancato preavviso, perché evidentemente il lavoratore, oltre a non dover pagare il ticket licenziamento, oltre al fatto che il lavoratore non avrà accesso alla naspi, il datore di lavoro può sicuramente trattenere il mancato preavviso.
Infine, mentre la procedura che abbiamo descritto è abbastanza chiara e abbastanza lineare, un limite a abbastanza forte risiede nel valore legale che si può attribuire alla comunicazione che effettua l'ispettorato del lavoro al datore di lavoro, cioè nel momento in cui si accerti che ci sia stata un'impossibilità del lavoratore a comunicare le dimissioni ovvero che la informativa del datore di lavoro non sia veritiera, l'ispettorato abbiamo detto che può ricostituire il rapporto di lavoro dandone comunicazione al datore di lavoro. Ma che valore legale ha questa comunicazione? Questo non è chiaro, è una mera comunicazione rispetto alla quale non è detto che poi il datore di lavoro sia obbligato ad ottemperare, perché non siamo in presenza di un verbale di accertamento ma sicuramente è una comunicazione che ha un valore, un peso, che il lavoratore potrà eventualmente far valere in sede di eventuale contenzioso davanti ad un giudice.
Grazie mille
Avv. Antonio Saccone - Resp. Uff. Leg. ITL Ch-Pe