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Bonus Natale 2024
informa 360
Gio, 07 Novembre 2024
Redazione 360magazine RICHIEDI INFORMAZIONI
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Benvenuti e bentrovati, oggi sono qui con voi per presentarvi la novità introdotta con il decreto coesione: la legge 143, pubblicata lo scorso 7 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale.
La novità del cosiddetto Bonus Natale, che è stato definito proprio per permettere quello che in un certo qual modo la riforma fiscale all'inizio dell'anno 2024 ha già delimitato, ossia la detassazione delle mensilità aggiuntive.
Cerchiamo di chiarire meglio le caratteristiche di questa indennità. Il Bonus Natale è un importo fino ad un massimo di €100 netti che il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore previa una sua richiesta scritta, ovviamente i lavoratori che presenteranno tale richiesta devono avere contestualmente requisiti oggettivi e requisiti soggettivi. Subito dopo la pubblicazione della legge 113/2024 è venuto in nostro aiuto l'Agenzia delle Entrate, che con la pubblicazione della circolare numero 19 del 10 ottobre, ha definito la modalità complessiva per poter richiedere il bonus, definendone anche tutte le sue peculiarità. I soggetti beneficiari sono tutti titolari di lavoro dipendente, quindi lavoratori subordinati a tempo parziale, a tempo pieno nonché tempo determinato o tempo indeterminato, che nel corso dell'anno 2024 hanno prodotto un reddito complessivo non superiore a €28.000. Questo è uno dei requisiti oggettivi, mentre l'altro requisito oggettivo che contestualmente deve essere presente è dettato dal fatto che l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, deve essere superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettante, prendendo come riferimento quanto stabilito dall'articolo 13 comma 1 del Testo Unico delle Imposte e dei Redditi; una precisazione che tiene a fare l'Agenzia delle Entrate è che, nel momento in cui andiamo a vedere la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettante, dobbiamo prendere come riferimento l'importo delle detrazioni da lavoro dipendente per il 2024, senza tener conto del famoso correttivo delle €75 che è stato reso necessario a fronte del taglio del cuneo fiscale protempore per l'anno 2024 ai fini dell'attribuzione del trattamento integrativo.
Mi preme fare un'ulteriore precisazione: nel momento in cui si va a verificare la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente, analogamente è opportuno a consuntivo andare a verificare l'esatta capienza o meno dell'imposta lorda, perché come succede per il trattamento integrativo, sappiamo che ai fini delle detrazioni da lavoro dipendente ci sono altre casistiche ben particolari.
L'ultimo requisito in questo caso soggettivo che deve coesistere con i due requisiti oggettivi è il fatto che il lavoratore dipendente che va a richiedere la spettanza del bonus deve avere un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico, quindi coniuge e figlio fiscalmente a carico; ovviamente sappiamo che quando si parla di concetto di coniuge esso è del tutto equiparato anche per i casi in cui ci troviamo di fronte alle cosiddette unioni civili dello stesso sesso. In alternativa è sufficiente che ci sia soltanto almeno un figlio fiscalmente a carico in quei specifici casi di nucleo mono-genitoriale e, come sappiamo, ci troviamo in questa casistica nel caso in cui per esempio l'altro genitore è deceduto, l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario del bonus oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore. Quindi in queste ultime ipotesi è necessario andare a specificare che in caso appunto di famiglia mono-genitoriale, il bonus spetta esclusivamente al genitore che è andato a richiedere il bonus natalizio. Ultima precisazione: ricordiamo che si intende familiare fiscalmente a carico quando il coniuge non ha prodotto un reddito superiore ai €2840,51 a lordo degli oneri deducibili, o in caso di figli fiscalmente a carico fino a 24 anni, se non hanno un reddito superiore ai €4000.
Per quanto riguarda invece il momento di erogazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate dà una tempistica temporale ben precisa, ossia fa riferimento contestualmente all'erogazione della 13a mensilità. Diciamo che questa coincidenza temporale va ancora di più ad avallare l'obiettivo della riforma fiscale che è proprio quello di andare a detassare le mensilità aggiuntive.
Per quanto riguarda la natura e la misura dell'importo il Bonus Natale arriva ad avere un importo netto massimo di €100, importo netto che quindi va a sommarsi al netto che percepisce il lavoratore, ma che, al pari del trattamento integrativo, non concorre né alla formazione del reddito né tantomeno è sottoposto a tassazione fiscale e previdenziale. Una caratteristica alla quale è opportuno dare la giusta importanza è che il bonus natalizio deve essere necessariamente rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno 2024, e come metro di valutazione, possiamo prendere a riferimento il conteggiare i giorni che hanno prodotto il diritto alla detrazione da lavoro dipendente. Questo è un concetto ben specificato sulla circolare dall'Agenzia delle Entrate, che in un certo qual modo va a riprendere il principio già ben esplicitato nella circolare del MEF del 1998 in base alla quale stabilisce che nei giorni da considerare per il riconoscimento delle detrazioni vanno necessariamente comprese le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, e vanno sottratti invece tutti i giorni per i quali non spetta alcun reddito neppure sotto forma di retribuzione differita, quale per esempio la mensilità aggiuntiva; quindi vanno presi in considerazione tutti i giorni per i quali il lavoratore ha diritto alla detrazione da lavoro dipendente, se ci sono due periodi lavorativi che fra essi si sovrappongono i giorni comunque non vanno sommati, e l'importo netto del Bonus Natale non va in ogni caso rapportato all'orario di lavoro.
Per poter ricevere il bonus, il lavoratore deve presentare in maniera scritta una richiesta sotto forma di autodichiarazione, nei quali va ad attestare non solo il possesso dei tre requisiti, sia i due oggettivi che quello soggettivo, ma deve andare ad indicare anche in maniera precisa ed esplicativa il codice fiscale dei familiari a carico, e nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro, alla domanda stessa deve necessariamente andare ad allegare la CU, proprio per permettere al datore di lavoro che deve erogare l'importo una tantum di determinare l'esatta contezza. Il datore di lavoro anticipa questo importo sulla busta paga e poi se lo riporterà a conguaglio sull'F24.
Un'ultima precisazione prima di lasciarvi: è vero che il Bonus Natale va erogato con la mensilità aggiuntiva, quindi con la 13esima mensilità, tuttavia, qualora il lavoratore non ne abbia fatta un'esplicita richiesta, il suo diritto non va in ogni caso perso, questo perché in ogni caso nel momento in cui il lavoratore va a presentare la dichiarazione dei redditi potrà notare che la sua imposta lorda sia effettivamente maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente, e quindi avrà diritto al bonus; oppure vi è anche il caso in cui il lavoratore che ne ha diritto, nel momento in cui si trova a dover prendere la 13a mensilità pur non avendo alcun tipo di lavoro in essere, potrà benissimo richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi.
Per il momento è tutto, rimaniamo in attesa della comunicazione del Codice Tributo col quale il datore di lavoro può riprendersi a conguaglio l'importo anticipato.
Grazie mille
Dott.ssa Erika D'Ettorre, Consulente del Lavoro
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