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Novità Diffida Amministrativa
informa 360
Gio, 10 Ottobre 2024
Redazione 360magazine RICHIEDI INFORMAZIONI
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Il 2 agosto 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 12/07/2024 n. 103, che ha introdotto una logica di semplificazione dei controlli nelle attività economiche per tutte le pubbliche amministrazioni.
E' un provvedimento che necessita di ulteriori adempimenti per la sua piena attuazione, tuttavia tra le amministrazioni interessate a questa logica di semplificazione vi è anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha emanato disposizioni amministrative specifiche per il proprio personale ispettivo. In particolare, l'articolo del decreto legislativo 103 del 2024 che impatta sull'attività di vigilanza è l'articolo 6, che espressamente prevede che: salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per cui è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a €5000 nel massimo, l'organo incaricato dei controlli, qualora accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione e ad adempiere alle prescrizioni violate, nonché a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo affidando un termine non superiore a 20 giorni per tali adempimenti; se viene ottemperata la diffida il provvedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate e, a differenza di quello che succede con la diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del 2004 che, qualora viene ottemperata fa sì che l'ordinamento prevede che il trasgressore venga ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo, in questo caso invece c'è una diffida ad ottemperare che se viene osservata non c'è il pagamento di nessuna sanzione.
La diffida amministrativa di cui stiamo parlando non si applica alla violazione di obblighi che riguardino la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per poter trovare applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 103 del 2024 è necessario che debba essere prevista per la violazione della sanzione amministrativa pecuniaria che rientra nell'ambito della legge 689 dell'81, la sanzione amministrativa non deve prevedere nella misura massima un importo in astratto superiore a €5000, questo significa che la diffida non è applicabile per esempio nelle ipotesi di maxisanzione per lavoro nero, nelle sanzioni proporzionali correlate alla durata della violazione, come ad esempio quelle per un importo sanzionatorio per ogni giorno di scopertura della percentuale dei lavoratori disabili.
Altro presupposto è che la violazione accertata non deve essersi verificata nel quinquennio precedente, cosa che obbliga l'ispettore ad un accertamento a ritroso; su questo l'INL ha chiarito che, anche se non vi è la stessa violazione ma una qualsiasi violazione che fosse stata accertata nel quinquennio precedente, non può esserci l'istituto della diffida. La violazione deve essere materialmente sanabile con esclusione di tutte quelle situazioni in cui l'interesse giuridico non è recuperabile, pensiamo ad esempio al pagamento delle retribuzioni effettuato con modalità non tracciabili che non sono diffidabili.
Quindi l'istituto della diffida appare evidentemente applicabile nelle violazioni amministrative di natura documentale, come ad esempio quelle correlate all'elaborazione del LUL, come quelle riguardanti le comunicazioni agli enti, ecc.. non è invece applicabile la diffida amministrativa nelle violazioni che riguardano salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle violazioni previste da ordinamento come penali come ad esempio la somministrazione illecita o fraudolenta, il distacco illecito, l'appalto illecito (sanzioni previste ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 19 del 2024), nelle violazioni che derivano dall'adempimento da parte dello stato di vincoli dell'ordinamento europeo, quindi per esempio la diffida non può trovare applicazione relativamente agli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori, previsti dal Decreto Trasparenza, così come non può trovare applicazione per le violazioni in materia di orario di lavoro.
Non va confusa questa diffida amministrativa con quella dell'articolo 13 e con la diffida accertativa dei crediti patrimoniali.
L'INL ha emanato un elenco di illeciti e anche un modello per poter adottare la diffida amministrativa, che è contenuto nella nota 6774 del 17 settembre del 2024. Dopo aver ribadito i principi che abbiamo appena enunciato l'Ispettorato precisa alcune cose: innanzitutto che, come detto, la diffida non è praticabile quando nel quinquennio precedente il datore di lavoro sia stato il destinatario di un'altra diffida, anche se non è la stessa, anche se sia stata una diffida ora per allora, nel senso che sia stata accertata e già ottemperata, quindi se c'è un precedente nei 5 anni precedenti non può esserci l'applicazione di questo Istituto; poi ha anche precisato che la disposizione dell'articolo 6 del decreto legislativo 106 del 2024 ha natura procedurale, quindi troverà applicazione anche per violazioni commesse prima del 2 agosto del 2024, che non siano state ancora contestate, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima della stessa data; precisa inoltre che i termini concessi per l'adempimento della diffida sospendono quelli previsti per la notifica della violazione, quindi ne consegue che, laddove ci sia una ottemperanza alla diffida al termine massimo di 20 giorni, questo determinerà il venir meno del procedimento sanzionatorio, se invece non ci fosse ottemperanza questa diffida sostituisce la diffida amministrativa di cui all'articolo 13, e i termini per la notifica dell'illecito sono quelli dell'articolo 14 e dell'articolo 16 della legge 689 dell'81.
Grazie mille
Avvocato Antonio Saccone - Resp. Uff. Leg. ITL Ch-Pe
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