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Novità Patente a Crediti
informa 360
Mer, 02 Ottobre 2024
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A decorrere dal 1 Ottobre 2024 chi intende lavorare nei cantieri edili temporanei o mobili, ha necessità di possedere la cosiddetta Patente a Crediti; quindi le imprese e non necessariamente le sole imprese edili, ma tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, sono tenuti al possesso di questa patente. Per espressa previsione della norma sono esclusi dall'obbligo di possedere la patente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio gli ingegneri, gli architetti e i geometri. Hanno questo obbligo anche le imprese e i lavoratori autonomi che sono stabiliti in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno stato non appartenente all'Unione Europea, sono anch'essi obbligati ad avere la patente anche se il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente, che è riconosciuto secondo la legge Italiana. Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla terza, quindi che partecipano ad appalti pari o superiori a €150.000.
Ai fini del rilascio della patente bisogna avere i seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori degli obblighi formativi del Decreto Legislativo 81, essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente, il possesso della certificazione di regolarità fiscale sempre nei casi previsti dalla normativa vigente, e aver designato il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) nei casi in cui la norma lo prevede.
Per poter ottenere questa patente bisogna presentare una domanda, il legale rappresentante dell'impresa o il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato, munito di apposita delega in forma scritta, quindi inclusi i soggetti di cui l'articolo 1 della legge 1279 (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati e CAF) deve presentare una domanda in un apposito portale che è operativo dal primo di ottobre del 2024.
Tuttavia, essendo il numero di imprese e di soggetti interessati al rilascio del documento (patente a crediti) di circa 800.000, è ragionevole pensare che possa esserci una difficoltà o un intasamento del portale nei primi giorni, quindi è stato previsto che in fase di prima applicazione si possa, in luogo della domanda da presentare al portale, autocertificare il possesso dei requisiti e inviare una PEC ad un indirizzo dedicato che è dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, questo è possibile farlo fino al 31 di ottobre del 2024 dopodiché a partire dal 1 Novembre però per operare in cantiere sarà il possesso assoluto ed esclusivo della patente.
La patente può essere revocata nei casi in cui le dichiarazioni contenute nella autocertificazione oppure nelle dichiarazioni che vengono rese al portale, siano dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti, la revoca ha una durata di 12 mesi, il provvedimento di revoca è adottato dal l'Ispettorato Nazionale del Lavoro in ordine all'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, quindi se viene meno uno dei requisiti dopo il momento iniziale la patente viene revocata. Il provvedimento di revoca è emesso dalla Direzione Interregionale oppure dalla Direzione Centrale e l'adozione del provvedimento non potrà prescindere da un confronto con l'impresa o con il lavoratore autonomo, e sarà valutato in base alla gravità dei fatti che possono portare alla revoca della patente.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore possono richiedere il rilascio di una nuova patente; la patente inoltre, oltre a essere evocata per carenza dei requisiti, può essere sospesa, ci può essere un provvedimento cautelare di sospensione in una serie di ipotesi: innanzitutto per morte del lavoratore, oppure un'inabilità permanente totale o parziale di uno o più lavoratori. Questo provvedimento di sospensione può essere emesso fino a 12 mesi e avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 14 comma 14 del decreto legislativo 81, quindi il ricorso può essere proposto o in via amministrativa all'Ispettorato Interregionale del Lavoro oppure in via giudiziaria al TAR. Affinché possa essere emesso il provvedimento di sospensione della patente a crediti è necessario innanzitutto che vi sia un nesso di causalità tra l'evento infortunistico ed il comportamento commissivo omissivo tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Dovrà esserci una responsabilità almeno a titolo di "colpa grave" di uno di quei soggetti, che va accertata. Normalmente è l'autorità giudiziaria che accetta la "colpa grave", ma per le ipotesi di sospensione della patente può essere anche la autorità amministrativa, quindi l'ispettorato Nazionale del Lavoro, la ASL o altri soggetti come i Vigili del Fuoco che fanno vigilanza; quindi nel momento in cui c'è una marcata violazione del dovere di dirigenza, connesso con la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza, e se il grado di negligenza implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente, viene adottato questo provvedimento.
La sospensione cautelare della patente è obbligatoria nei casi di eventi infortunistici mortali, è invece facoltativa nei casi di inabilità permanente; normalmente la sospensione viene adottata a seguito di accertamento dell'autorità giudiziaria, tuttavia laddove vi si presenta un'irreversibile menomazione suscettibile ad essere accettata immediatamente, si pensa ad esempio alla perdita di un arto, alla perdita dell'uso di un organo o di un senso, di un occhio piuttosto che di udito, in quel caso la sospensione può essere adottata anche dall'autorità che ha effettuato l'accertamento. Abbiamo detto che la sospensione può durare fino a 12 mesi e in base alla gravità delle violazioni viene emesso il provvedimento che ribadisco essere ricorribile o in via amministrativa alla direzione interregionale oppure in via giudiziaria al TAR.
Inizialmente la patente quando viene rilasciata è dotata di un punteggio di 30 crediti ma può arrivare fino a 100 crediti; ci sono dei criteri che sono individuati per l'attribuzione di crediti ulteriori: innanzitutto in ragione della storicità dell'azienda, quanto più l'azienda è storica tanto più ha un numero di crediti che può essere incrementato, in linea generale si ha l'incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, ci possono essere fino a 30 crediti ulteriori per attività di investimento o formazioni in tema di salute e sicurezza, c'è una griglia che è indicata espressamente nella circolare numero 4 del 23 settembre 2024 che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato in materia; può esserci naturalmente anche una decurtazione dei crediti anche qui riportata in una tabella inserita in circolare che riguarda le decurtazioni correlate ai provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro; è importante precisare che i provvedimenti che fanno determinare poi la decurtazione dei crediti, devono essere provvedimenti definitivi, quindi una sentenza passata in giudicato oppure un'ordinanza di ingiunzione divenuta definitiva.
Altro aspetto importante è che i provvedimenti sanzionatori che vengono adottati devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1 ottobre del 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto sia già stata o meno rilasciata la patente. Se invece la patente non è dotata di almeno 15 crediti non sarà possibile continuare a lavorare in cantiere, e se il lavoratore autonomo o l'impresa lavora in cantiere non avendo una patente dotata di almeno 15 crediti riceverà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, comunque non inferiore a €6000, e a questa sanzione amministrativa si aggiunge anche il provvedimento interdittivo dell'esclusione della partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi; quindi il committente o il responsabile dei lavori che non abbiano verificato il possesso della patente o del documento sostitutivo della patente, sono puniti con la sanzione amministrativa che va da €711 a €2.562,91.
Infine un ultimo aspetto è che è possibile recuperare i crediti che sono stati decurtati, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dall'INAIL.
Grazie mille
Avvocato Antonio Saccone