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Novità misura sanzioni previdenziali

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Gio, 26 Settembre 2024

Novità misura sanzioni previdenziali


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Salve, oggi parliamo della variazione del tasso ufficiale di riferimento che è stato comunicato dalla Banca Centrale Europea con una decisione di politica monetaria del 12 settembre del 2024, variazione del tasso che si è ridotto a 3,65% a decorrere dal 18 settembre del 2024. Perché è importante? Perché ai tassi ufficiali di riferimento sono collegate le sanzioni civili che vengono comminate dall'INPS ma in generale dagli enti previdenziali assistenziali in caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi o premi, quindi non solo dall'INPS ma anche anche dall'INAIL, in base alla normativa di riferimento che è la legge 388 del 2000 articolo 116 comma 8 lettere A e lettere B rispettivamente per l'ipotesi dell'omissione e dell'evasione contributiva; però al tasso ufficiale di riferimento è collegata anche la percentuale da applicare per le dilazioni amministrative quindi per le rateazioni in fasi amministrativa che sono state autorizzate dall'INPS.

Infatti in seguito a questa riduzione del tasso nella misura del 3.65% dal 18 settembre del 2024 significa che a decorrere da questa data il tasso da applicare per le dilazioni amministrative sarà pari al 9 65% perché al tasso ufficiale di riferimento per le dilazioni bisogna aggiungere 6 punti percentuali mentre per quanto riguarda l'ipotesi dell'omissione contributiva, quindi sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei contributi comunque dichiarati all'INPS o dei premi comunque dichiarati all'INAIL, la sanzione da applicare è pari al 9.15% perché al tasso ufficiale di riferimento bisogna aggiungere 5,5 punti percentuali a decorrere dal 18 settembre del 2024.

Ricordiamo però, proprio in tema di sanzioni civili, che a decorrere dal 1 settembre del 2024 la legge 388 del 2000 articolo 116 comma 8 è stato modificato e integrato dal decreto legge numero 19 del 2024 che prevede appunto che dal primo settembre nel caso di denuncia spontanea e di pagamento entro 120 giorni dei contributi in caso di omissione contributiva, la maggiorazione di 5,5 punti percentuali non si applica, e quindi significa che se il datore di lavoro che non ha potuto pagare i contributi o premi per tempo, effettua il pagamento spontaneamente e prima di richieste da parte degli enti impositori entro 120 giorni, quindi prima di ricevere qualunque forma di avviso bonario, potrà calcolare le sanzioni nella misura ridottissima pari a 3.65%, esattamente lo stesso importo del tasso ufficiale di riferimento in vigore dal 18 settembre; ovviamente se il debito è anteriore al 18 settembre andrà considerato protempore il tasso ufficiale di riferimento in vigore per il periodo precedente al 18 settembre del 2024.

Sappiamo che in caso di evasione la sanzione è più alta, perché fissata nella misura del 30% in ragione d'anno con un tetto massimo del 60%, però anche qui è intervenuta una modifica perché generalmente in caso di denuncia spontanea di un contributo evaso o di premi evasi, però non più vecchi di 12 mesi, l'ordinamento premia questo ravvedimento spontaneo del contribuente evasore applicando al posto della sanzione per evasione del 30% in ragione d'anno, la sanzione prevista per l'ipotesi dell'omissione contributiva pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, a condizione che il debito non sia più vecchio di 12 mesi e che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni.

Il decreto legge 19 del 2024 articolo 30 è intervenuto anche su questa denuncia spontanea in caso di evasione, permettendo di regolarizzare la posizione nel più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, però in questo caso il tasso ufficiale di riferimento che è pari appunto a 3.65% a decorrere dal 18 settembre, andrà maggiorato di 7,5 punti percentuali e quindi la sanzione da calcolare nell'ipotesi di denuncia spontanea per evasione contributiva sarà pari all'11.15%. L'articolo 116 della legge 388 del 2000 è stata inoltre riformato anche nel comma 10 che riguarda la sanzione da applicare in caso di oggettive e contrastanti incertezze giurisprudenziali amministrative che si sono consolidate, sia a livello giurisprudenziale che amministrativo, che fino al 31 agosto del 2024 erano soggette alla sanzione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, però a decorrere appunto dal primo settembre proprio per effetto di questa modifica integrazione ad opera del decreto legge 19 del 2024, queste sanzioni sono state ridotte nella misura pari agli interessi legali.

Quindi questa circolare dell'INPS, la 89 del 16 settembre del 2024, va a disciplinare sommariamente non solo la variazione del del tasso ufficiale di riferimento dal 18 settembre del 2024, ma va a specificare rispetto alle precedenti circolari relative ai precedenti tassi ufficiali di riferimento, anche queste novità che a decorre dal primo settembre sono intervenute nel nostro ordinamento proprio per effetto della modifica della legge 388 del 2000 articolo 116 comma 8 lettere A e lettere B ad opera appunto del decreto legge 19 del 2024 in particolare dell'articolo 30.

Grazie mille

Dott. CdL Fabio Perrone

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