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Novità Lista di Conformità per aziende

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Gio, 05 Settembre 2024

Novità Lista di Conformità per aziende


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L'argomento che affronterò nell'approfondimento di oggi è la lista di conformità, che è un istituto nuovo, il cui obiettivo secondo le intenzioni del legislatore è quello di premiare le aziende virtuose che operano in qualsiasi settore, ossia quelle aziende che, a seguito di una verifica ispettiva, quindi di un accesso operato dagli ispettori del Lavoro, risultino in regola e risultino assolutamente immuni da qualsiasi violazione legale e contrattuale.

Questa previsione è contenuta nel D.L. 19/2024 che ha riscritto l'articolo 27 del decreto legislativo 81 prevedendo appunto il varo della cosiddetta lista di conformità. La lista di conformità che, tengo subito precisare, non è ancora operante, varata nel rispetto delle regole sulla privacy contenute nel regolamento UE 2016 679 sarà uno strumento accessibile a tutti e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INL che, previo assenso del datore di lavoro ispezionato, renderà nota quell'impresa che è stata trovata in regola. 

Questa iscrizione nelle liste di conformità che sarà possibile al momento in cui l'INL fornirà alle proprie articolazioni periferiche le indicazioni per rendere operativa la lista di conformità, presenta sostanzialmente due effetti: il primo un effetto di natura squisitamente giuridica e il secondo è di tipo più reputazionale. Per quanto riguarda l'aspetto di natura giuridica bisogna precisare che esso è sicuramente un profilo che ha una natura limitata e temporanea, riguarda infatti unicamente le situazioni che sono state oggetto di accertamento ispettivo rispetto alle quali vige il principio per cui nei 12 mesi successivi all'accertamento, non ve ne sarà un altro relativo agli stessi elementi presi in visione esaminati durante l'ispezione e riportati nel verbale conclusivo, la razio di questa disposizione è che se c'è stato evidentemente un accertamento ispettivo su una serie di questioni per le quali non si è trovata irregolarità, nei 12 mesi successivi non ha logica fare un altro accertamento rispettivo.

Tuttavia va precisato che questo principio non ha un carattere assoluto, nel senso che possono esserci sicuramente nuovi accessi nei 12 mesi successivi se per esempio c'è una specifica richiesta della procura della Repubblica, che viene fatta all'INL, oppure se c'è una denuncia presentata da un lavoratore direttamente o tramite un avvocato o un'associazione sindacale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure se riguarda fatti nuovi rispetto a quelli che sono stati oggetto di accertamento ispettivo per il quale non è stata rilevata alcuna irregolarità. Quindi in questi casi dobbiamo pensare che si può essere inseriti, quando sarà possibile, nella lista di conformità, il che significa che l'azienda ha una sorta di bollino blu, una sorta di etichetta, per cui viene considerata virtuosa e valida, perché non ha avuto nessun tipo di irregolarità accertata, però dobbiamo ritenere anche che questo valore di adeguatezza e di conformità non è un valore assoluto.

Va poi tenuto conto anche di un altro aspetto: che l'INL non è l'unico soggetto che fa accertamenti ispettivi in materia di lavoro, legislazione e sicurezza, ma ci sono anche la Guardia di Finanza, la ASL, ci sono anche altri organismi di vigilanza, che effettuano in questo ambito attività di verifiche ispettive; potendo affermare che c'è un'assenza di coordinamento tra i vari organi, potrebbe succedere che in maniera autonoma un organismo di vigilanza vada a fare una verifica ispettiva sulle stesse questioni per le quali un altro organismo ispettivo ha già effettuato accertamenti.

Ricapitolando: natura temporanea e limitata della lista di conformità di 12 mesi, rispetto ai quali tuttavia non si può escludere che ci possano essere altri interventi ispettivi, oppure da parte di altri organi, oppure altri interventi ispettivi richiesti perché sono stati segnalati fatti nuovi o diversi rispetto a quelli che sono stati già oggetto di ispezione.

Questo era il profilo giuridico, molto più importante a mio modo di vedere è l'effetto reputazionale che può avere l'iscrizione nella lista di conformità e quindi il rilascio di un certificato di conformità, cioè chiunque vada sul sito dell'INL, quando sarà varata la lista di conformità, potrà avere contezza del fatto che una determinata azienda ha caratteristiche di regolarità e quindi che abbia acquisito una qualificazione di soggetto corretto e serio; ciò è molto importante in questo momento storico in cui molte imprese o per loro struttura o per necessità, si affidano ad altre aziende per lavori in appalto o in subappalto, per le quali la legge impone dei vincoli sempre più stringenti sia in tema di sicurezza che di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, quindi questi soggetti che come detto, per struttura o per necessità, debbano poi affidare ad altre aziende in appalto o in subappalto, hanno un elemento in più per affidarsi a ditte che godono di una reputazione, sia pur temporanea, certificata da un organismo pubblico quale è l'INL. Quindi da questo punto di vista la lista di conformità potrà avere uno sviluppo sicuramente più pregnante e più importante.

Concludo dicendo che la lista di conformità al momento non è operativa, auspichiamo che lo diventi presto e soprattutto che le indicazioni amministrative che dia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia per il proprio personale ispettivo che per i datori di lavoro, siano indicazioni chiare e precise.

Grazie mille

Avvocato Antonio Saccone

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