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Novità dimissioni per genitori lavoratori
informa 360
Gio, 25 Luglio 2024
Redazione 360magazine RICHIEDI INFORMAZIONI
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Oggi affrontiamo il tema della revoca delle dimissioni rese nel periodo protetto a seguito di convalida. C'è stata recentemente una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, della direzione centrale coordinamento giuridico, la nota numero 862 del 8 maggio 2024, con la quale l'ispettorato ha fornito chiarimenti in relazione sia alle modalità che alle tempistiche relative a come esercitare la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 151.
Sappiamo che per le ipotesi di dimissioni volontarie di lavoratori che hanno figli minori di 3 anni, uomini o donne, il legislatore ha subordinato l'efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; questo ha un'evidente finalità cioè quella di verificare che l'atto sia genuino, che sia frutto di una libera scelta del lavoratore genitore e non al contrario una cosa imposta dal datore di lavoro o condizionata dal datore di lavoro per ragioni che riguardino la situazione familiare dell'interessato.
Il decreto legislativo 151 che, come detto, è la norma di riferimento, non regolamenta l'ipotesi della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto a differenza dell'Istituto delle dimissioni ordinarie per le quali c'è un'espressa previsione nell'articolo 26 del decreto legislativo 151 di possibilità di revocare, cioè le dimissioni ordinarie, quelle rese non durante il periodo protetto, possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modello in cui il lavoratore ha presentato le dimissioni. Questa disciplina non è applicabile invece alle ipotesi delle dimissioni durante il periodo protetto, quindi si pone il tema se le dimissioni rese durante il periodo protetto e convalidate dall'Ispettorato possano essere revocate.
L'Ispettorato precisa una cosa che poi dà la stura a tutta l'interpretazione successiva, e cioè: "le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'Ispettorato territorialmente competente, quindi non vi sono elementi impeditivi affinché esse possano essere revocate in un momento antecedente alla loro efficacia, e quindi questo prima dell'emanazione del provvedimento di convalida oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, quindi alla risoluzione del rapporto di lavoro" vale a dire che se un lavoratore o una lavoratrice hanno reso le dimissioni durante il periodo protetto, cioè fino ai tre anni di vita del bambino, devono passare dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente per convalidare queste dimissioni; le dimissioni finché non ci sia stato il provvedimento di convalida da parte dell'ITL sono revocabili in qualsiasi momento, oppure quandanche fosse intervenuto il provvedimento di convalida ma con una decorrenza posticipata nel tempo, finché esse non hanno ancora una efficacia. Quindi è possibile revocare le dimissioni rese durante il periodo protetto, alla condizione che non sia stato ancora emanato il provvedimento di convalida oppure, pur essendo stato emanato il provvedimento di convalida, esso non è ancora efficace o non ha avuto ancora la sua decorrenza perché è posticipato nel tempo.
Anche l'Istituto della revoca delle dimissioni, ritiene l'INL, è un provvedimento che richiede un esame istruttorio cioè, così come la convalida, anche la revoca delle dimissioni necessita di una attività istruttoria da parte dell'Ispettorato, che deve valutare attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, prima di procedere alla revoca delle dimissioni, e eventualmente può anche programmare degli accertamenti ispettivi in tale direzione, qualora si ritenga che possano essere stati adottati dal datore di lavoro dei comportamenti discriminatori o comunque illeciti.
Quindi se un lavoratore o una lavoratrice dal momento della gravidanza fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino, rendono le loro dimissioni, che devono essere convalidate dall'Ispettorato territorialmente competente, se vogliono revocarle lo possono fare, alla condizione che non sia stato ancora emanato il provvedimento di convalida da parte dell'ispettorato oppure che, pur essendo stato emanato il provvedimento, esso non abbia ancora efficacia e che la decorrenza delle dimissioni ancora non sia vigente. E' evidente che al di fuori di queste ipotesi, e cioè se il provvedimento è stato già emanato e se ha già avuto la sua efficacia, è possibile sempre riprendere il rapporto di lavoro, ma non si possono più revocare le dimissioni. Deve essere in quel caso costituito un nuovo rapporto di lavoro.
Grazie mille
Avv. Antonio Saccone
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