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Novità sanzioni per lavoro irregolare

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Gio, 18 Luglio 2024

Novità sanzioni per lavoro irregolare


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Oggi mi occuperò del nuovo regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illecito, che è stato introdotto dall'articolo 29 del decreto legge 19 del 2024 convertito dalla legge 56 del 2024. C'è un regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco, rispetto al quale la nuova normativa ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate, che in passato erano state depenalizzate ai sensi del decreto legislativo 8 del 2016 e ha introdotto la pena alternativa o congiunta dell'arresto o dell'ammenda.

Andiamo a vedere come si è sviluppato questo inasprimento e questo ripristino del profilo penale di questo tipo di violazioni: già nel 2018 c'era stato un incremento sanzionatorio in misura percentuale del 20% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 276 e successive modificazioni, e questa disposizione è stata modificata con l'aumento del 20% della pena, che va inoltre applicato anche ai nuovi importi delle ammende previste dal decreto legge 19 convettivo della legge 56. Per fare un esempio, l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione che è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di €60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, oggi viene ad essere incrementato del 20%, quindi l'ammenda di €60 più il 20% viene ad essere un'ammenda di €72 per ogni giorno di lavoro, perciò se riguarda 5 lavoratori e riguarda 20 giornate avremo: 72€ per 5 lavoratori per 20 giornate = €7200.

La cosa importante è che il personale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro, quando accerta una violazione in materia di somministrazione o di appalto di distacco illecito che ha un profilo penale, per il quale è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, deve adottare preliminarmente il provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 758 del '94, deve quindi prescrivere la rimozione della condotta dell'irregolarità al contravventore. La quantificazione della sanzione poi, dovrà tenere conto anche di un altro aspetto che è stato riscritto in sede di conversione della legge 56 del 2004 e cioè che l'importo delle pene pecuniarie previste dalla legge, anche senza la determinazione di limiti minimi o massimi, non può in ogni caso essere inferiore a €5000 e non superiore a €50.000, quindi, in conformità a quanto già precisato in passato, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale, è fissata in ragione del numero di giornate di somministrazione illecito l'importo che sia inferiore a €5000 per effetto della prescrizione obbligatoria va applicata la soglia dei €5000, però se dovesse essere ottemperata la prescrizione obbligatoria c'è la riduzione della ammenda ad 1/4, quindi €1250; per essere più espliciti: per una violazione che non raggiunge i €5000 in ogni caso va fatta la prescrizione, si deve prescrivere la rimozione della condotta illecita, e qualora il contravventore rimuovesse la condotta illecita, la sanzione sarà pari ad un quarto di €5000 e cioè €1250.

La nuova norma fissa anche un nuovo concetto di recidiva, la recidiva che è contemplata all'articolo 8 della legge 689 dell'81, ed è considerata tale quando le violazioni sono commesse nei 5 anni precedenti rispetto al momento in cui viene accertata la nuova violazione; c'è una riscrittura di questa previsione che individua la recidiva per le violazioni commesse nei 3 anni precedenti e, qualora ci fosse l'indicazione della recidiva, le sanzioni sono raddoppiate se il datore di lavoro sia stato destinatario già nei 3 anni precedenti di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Quindi bisogna distinguere tra recidiva generica o semplice come è indicata dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 giugno del 2024; la recidiva semplice, quella generica, si avrà quando il datore di lavoro sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali anche per violazioni diverse da quelle che vengono contestate con la situazione attuale, mentre la recidiva specifica si realizza quando invece la violazione riguarda lo stesso illecito che viene sanzionato con il l'accertamento e la condotta che viene accertata nell'attualità. Quindi quando si deve sanzionare un datore di lavoro che nei 3 anni precedenti sia stato destinatario di una sanzione per recidiva generica, non specifica, per esempio per una maxi sanzione, l'importo dell'ammenda sarà di €60 per ogni giornata di lavoro più il 40%, quindi sarà di €84; qualora invece si debba sanzionare un datore di lavoro che nei 3 anni precedenti abbia avuto una sanzione per la stessa infrazione, per la stessa irregolarità (somministrazione o di distacco di appalto illecito), l'importo dell'ammenda sarà €60 + 20% + 40%, avremo pertanto €72 più il 40% = €100,80. Ricapitolando, se si accerta una somministrazione per cui c'è stata una recidiva generica, l'incremento del 40% determinerà la sanzione a €84 al giorno, se si accerta la somministrazione di una fattispecie per la quale c'è stata la stessa violazione, l'incremento sarà di €72 più il 40%.

Infine c'è anche una previsione di aggravanti per lo sfruttamento in caso di minori, in questo caso c'è la previsione dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino a sei volte l'importo.

Quindi si ribadisce il ripristino del rilievo penale e si segnala l'inasprimento anche economico delle ammende che sono state previste nei casi di esercizio non autorizzato della somministrazione oppure distacco o appalto illecito.

Grazie mille

Avv. Antonio Saccone

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