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Pause di lavoro non godute: retribuzione sì o no?

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Ven, 05 Luglio 2024

Pause di lavoro non godute: retribuzione sì o no?


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Benvenuti nello spazio dedicato alle novità normative e agli ultimi arresti giurisprudenziali in materia giuslavoristica, in questa occasione vi evidenzio una sentenza di recente pubblicazione della sezione lavoro della Corte di Cassazione che si è occupata dell'argomento delle pause durante l'orario lavorativo dal punto di vista della remunerabilità o meno della pausa non goduta.

Faccio una breve premessa per introdurre l'argomento: la materia delle pause nell'orario di lavoro è disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 66 del 2003 che prevede che quando l'orario di lavoro ecceda le 6 ore consecutive, il lavoratore deve beneficiare di una pausa; le modalità, la durata, le tempistiche nell'ambito dell'orario lavorativo sono rimesse dalla norma alla contrattazione collettiva, in assenza di un'espressa previsione da parte della contrattazione collettiva di riferimento, il secondo comma dell'articolo prevede che questo lasso di tempo debba avere una durata non inferiore a 10 minuti, la cui collocazione deve essere determinata dal datore di lavoro in base a quelle che sono le esigenze della produzione, e che si tratta di un diritto non sostituibile, e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi questa pausa rimane non retribuita; quindi fa parte dell'orario di lavoro e quindi viene compensata con la retribuzione dell'orario di lavoro.

Le singole contrattazioni collettive hanno previsto delle discipline in parte differenti, cioè alcuni contratti collettivi hanno espressamente remunerato queste pause, le hanno disciplinate in maniera diversa, sappiamo che ci sono anche alcune categorie che non ne fruiscono per le specifiche caratteristiche del lavoro: facciamo riferimento per esempio ai dirigenti, ai lavoratori domestici, ai collaboratori familiari, ai telelavoratori, che avendo un'attività lavorativa che viene gestita dal lavoratore stesso, non fruiscono di queste pause, così come invece vi sono alcune attività in cui le pause sono non soltanto obbligatorie, ma devono avvenire anche a intervalli regolari e devono essere di tempistica anche superiore ai 10 minuti, come per esempio per i videoterminalisti dove è prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 ore; sono previste discipline ancora differenti per esempio per colf, badanti, per i minori che siano ammessi all'attività lavorativa quindi che abbiano un'età che consente l'attività lavorativa e per i lavoratori addetti al trasporto di merci o di persone.

Quindi queste pause minime previste dalla norma non sono rinunciabili e non possono essere normalmente monetizzate, cioè non possono essere sostituite le pause non fruite per qualsiasi motivo da un pagamento in denaro. Ecco la sentenza che andiamo a considerare, di cui vi indico il numero per un qualsiasi approfondimento, è la 10073 dell'aprile 2024, si occupa di affrontare il problema della monetizzabilità o meno delle mancate pause, in un settore particolare che è quello dei dipendenti degli istituti della vigilanza privata, che hanno una specifica contrattazione collettiva nella quale è espressamente prevista la disciplina di queste pause di lavoro e è previsto anche che questa pausa di 10 minuti sia retribuita.

Nel caso specifico il dipendente aveva fatto causa al proprio datore di lavoro perché non aveva fruito di queste pause e quindi richiedeva il pagamento di una somma per compensare appunto queste pause non fruite, nei primi due gradi di giudizio era stata emessa una sentenza che riteneva non condivisibile la tesi della non monetizzabilità delle mancate pause, quindi in questo caso è stato il datore di lavoro a proporre il ricorso per cassazione e, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza e quindi rinviandola al giudice del rinvio, i giudici della cassazione richiamano innanzitutto una pronuncia dell'anno precedente che è la 29344 del 2023 pubblicata sempre relativamente ai dipendenti degli istituti di sorveglianza privati e che si riferiva ai riposi giornalieri del personale ma che, come dice la Cassazione, individua dei principi che si ritengono validi anche per la pausa di questi 10 minuti giornalieri. Quello che dice la Cassazione è che mutuando i principi della precedente sentenza, i 10 minuti, che vengono concessi al lavoratore dal decreto legislativo e della contrattazione collettiva in particolare in questo settore, hanno una funzione specifica cioè quella di consentire al lavoratore non soltanto di riposarsi ma anche di staccare dalla ripetitività del lavoro, di distrarsi e quindi hanno un effetto e una funzione fondamentale legata alla salute psicofisica fisica e quindi alla sicurezza del lavoratore; è per questo motivo che viene prevista questa pausa ed è per questo motivo che la pausa, compatibilmente con le esigenze dell'attività lavorativa, deve essere fruita nell'ambito dell'attività lavorativa giornaliera e non possa essere remunerata o sostituita con la retribuzione, questo in coerenza con le caratteristiche del bene giudico tutelato che è appunto quello della salute e della sicurezza del lavoratore.

La conseguenza di questo è che: verificata la ragione nel merito del lavoratore, quindi la fruizione o meno delle pause, il giudice del rinvio è chiamato a valutare la mancata fruizione delle pause in termini non retributivi ma in termini risarcitori.

Ecco questa sentenza è interessante perché non soltanto ci individua diciamo un principio fondamentale che è appunto quello della funzione che hanno queste pause nell'ambito dell'attività lavorativa, ma pone l'attenzione anche sulla necessità di valutare sempre il principio generale in combinato disposto con quelle che sono le norme della contrattazione collettiva, che possono appunto prevedere delle discipline specifiche sempre individuando come principio cardine quello della non sostituibilità della pausa non goduta con una retribuzione che vada a compensarla.

Questa la sentenza di questa giornata, per ulteriori approfondimenti è possibile leggere la sentenza il cui numero è 10073 e le sentenze collegate che sono appunto riferite sempre allo stesso argomento.

Grazie mille

Avv. Claudia De Marco

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