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Novità su congedi parentali

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Gio, 20 Giugno 2024

Novità su congedi parentali


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Benvenuti e Bentrovati, quest'oggi vi parlo della novità del congedo parentale per quanto riguarda l'aumento della percentuale di indennizzo rispetto alla retribuzione media.

Già nel 2023 siamo stati testimoni dell'aumento di un solo mese di retribuzione dal 30 all' 80% per i congedi parentali, con la legge di bilancio del 2024 è stata prevista la possibilità di un ulteriore indennizzo al 60%, ma per il solo anno 2024 all' 80%, del congedo parentale.

Che cos'è il congedo parentale? Il congedo parentale sappiamo essere quel pacchetto di mesi a disposizione dei genitori dopo la fruizione del congedo cosiddetto obbligatorio per poter assentarsi da lavoro e in un certo qual modo prendersi cura dei figli; la pubblicazione della circolare 57 del 18 aprile 2024 da parte dell'INPS ha fornito quelle che sono tutte le indicazioni operative per quanto riguarda l'applicabilità di questa variazione inserita nella legge di bilancio.

Per quanto riguarda il discorso dei destinatari, l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando esclusi quindi ad esempio i lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata; per quanto riguarda le sue caratteristiche: la modifica normativa avvenuta nella legge di bilancio non va ad aggiungere un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone esclusivamente l'elevazione dell'indennità dal 30 al 60% (all' 80% per il solo anno 2024) per un'ulteriore mese rispetto a quanto previsto nella precedente legge del 2023 per quei 3 mesi di congedo spettanti ai genitori, congedo intrasferibile.

Tale normativa viene applicata anche ai genitori adottivi o affidatari e si può fruire di tale elevazione nel momento in cui si fruisce dei tre mesi non trasferibili all'altro genitore, entro i 6 anni di età di vita del bambino o entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Per quanto riguarda la modalità di fruizione è possibile fruirlo con le modalità di cui siamo già a conoscenza, quindi può essere fruito in maniera intera piuttosto che in maniera frazionata a mesi, piuttosto che a giorni o in modalità oraria, e questo ulteriore mese può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o anche da uno soltanto, o anche nei medesimi giorni per lo stesso figlio.

Quindi ricapitolando, noi sappiamo che il decreto legislativo 151 del 2001 mette a disposizione un pacchetto di 10 mesi di congedo parentale elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, e si può fruire di questo pacchetto a disposizione fino al 12o anno di età di vita del bambino o fino al 12o anno di ingresso del minore in caso di genitori adottivi o affidatari; per quanto riguarda l'indennità di questi mesi di congedo parentale che cosa succede? Succede che il primo mese l'indennizzo è pari all' 80%, riforma avvenuta lo scorso anno, un ulteriore mese è indennizzato al 60% elevabile per il solo anno 2024 all'80%, se e solo se questo ulteriore mese viene fruito entro i 6 anni di vita del bambino o i 6 anni di entrata del minore in famiglia. Poi abbiamo altri 7 mesi indennizzati al 30% e i rimanenti 2 mesi sono indennizzati se e solo se vi è la condizione reddituale, ossia se il genitore che ha fruito del congedo parentale ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte dell'importo del trattamento minimo pensionistico di riferimento.

Per quanto riguarda la decorrenza, tale norma è riconosciuta ai genitori che hanno terminato di fruire del congedo di maternità o paternità obbligatoria entro il 31 dicembre 2023, ovviamente questo è uno spartiacque che non viene preso in considerazione nel momento in cui le nascite sono avvenute nel 2024, e quindi da gennaio 2024 vi è la possibilità di fruire di questo ulteriore mese indennizzato all'80% per il solo anno 2024, la circolare richiamata precedentemente ha anche disposto quelli che sono i codici causali di esposizione sull'Uniemens, quindi abbiamo l'introduzione del codice evento pg2 se il congedo parentale viene fruito in maniera oraria, o pg3 se viene fruita in maniera giornaliera, e il codice di conguaglio L330. Successivamente l'INPS ha giustamente avuto la necessità di pubblicare un messaggio, il messaggio 1629 del 26 aprile 2024 perché è successo che, poiché la circolare di attuazione è stata pubblicata ad aprile del 2024, molto probabilmente dei datori di lavoro in maniera erronea hanno indennizzato al 30% il secondo mese dei 3 mesi intrasferibili, quindi il messaggio del 26 aprile del 2024 dell'INPS ha disposto non solo la possibilità di poter recuperare quanto precedentemente erroneamente conguagliato nei mesi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024, ma ha anche introdotto il cosiddetto codice di restituzione M047 perché come funziona la contropartita? Funziona in questo modo: il datore di lavoro deve restituire il 30% precedentemente conguagliato e poi conguagliare l'80% appunto con il codice L330.

Un ultimo accenno per quanto riguarda la modalità di presentazione di richiesta del congedo parentale, è superfluo dire che viene in un certo qual modo data come corsia preferenziale la presentazione in maniera telematica, che può essere presentata sulla piattaforma dell'INPS tramite Spid o carta d'identità elettronica o ci si può affidare al numero verde o meglio ancora al patronato.

Ultima considerazione personale che mi permetto di farvi è che nel momento in cui il datore di lavoro riceve la richiesta di questo congedo parentale da parte del genitore, sarebbe opportuno andare a chiedere e quindi ad indagare di quale mese si sta parlando, proprio perché vi è un distinguo di indennizzo dal primo al secondo e dal terzo al successivo.

Con ciò ho concluso, spero di essere stata chiara.

Vi ringrazio per la vostra consueta attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento.

Grazie mille, a presto

Dott.ssa Erika D'Ettorre

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