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Assunzioni per donne vittime di violenza
informa 360
Ven, 14 Giugno 2024

Redazione 360magazine RICHIEDI INFORMAZIONI
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Benvenuti e Bentrovati, quest'oggi ho il piacere di presentarvi in maniera sintetica quello che è l'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittima di violenza, esonero contributivo previsto nella nostra ultima legge di bilancio e che ha avuto le prime indicazioni operative circa l'ambito di applicazione dell'esonero, con la pubblicazione da parte dell'INPS della circolare numero 41 del 5 marzo 2024. Come detto circolare INPS che ha fornito quelle che sono proprio le prime indicazioni nell'ambito di applicazione, perché per quanto riguarda invece il discorso di istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto nonché il procedimento per la richiesta di ammissione e la modalità di esposizione di tale agevolazione nel modello uniemens, dobbiamo comunque aspettare la pubblicazione di un ulteriore messaggio da parte dell'INPS.
Fatta questa doverosa premessa cerchiamo adesso di andare ad analizzare quelli che sono i punti principali di questo esonero; appunto l'esonero è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che nel triennio dal 2024 al 2026 intendono assumere donne disoccupate vittima di violenza, che beneficiano della misura denominata reddito di libertà; i soggetti quindi che hanno diritto al beneficio sono appunto le donne vittima di violenza con o senza figli che sono appunto seguite dai centri antiviolenza riconosciute dalla regione e dai servizi sociali, che vengono in un certo qual modo aiutate per la loro fuoriuscita da questo ambiente violento e aiutate appunto nella ricerca di trovare una fonte di sostentamento economico. Le destinatarie del contributo devono essere quindi donne residenti nel territorio italiano, con cittadinanza italiana, nonché con cittadinanza europea, e nel caso in cui ci troviamo invece di fronte a cittadine di stato extraeuropeo, è necessario che queste siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda i requisiti che devono avere le lavoratrici sostanzialmente sono due e questi due requisiti devono essere presenti contemporaneamente. Il primo requisito è quello che attesti lo stato di disoccupazione; il modo per attestare questo stato è la forma telematica del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro mediante il rilascio del certificato DID da parte del centro per l'impiego; il secondo requisito consiste nell'essere proprio percettrici del reddito di libertà, essere percettrici vuol dire che effettivamente devono percepire questo reddito di libertà quindi per esempio non hanno il requisito del percettore di reddito di libertà le lavoratrici vittime di violenza che hanno semplicemente inoltrato l'istanza per la richiesta e che quindi allo stato dei fatti dell'assunzione non percepiscono materialmente questo reddito. Tuttavia per il solo anno 2024 la circolare mette in evidenza il fatto che viene comunque soddisfatto il requisito dell'essere percettrici del reddito di libertà qualora queste ultime l'abbiano percepito nell'anno 2023.
Questa è la panoramica di chi può fruire e quali sono i soggetti, per quanto riguarda invece i rapporti incentivati, l'esonero contributivo è rivolto per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a termine, per le trasformazioni di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato con l'equiparazione di rapporti anche a scopo di somministrazione nonché per i rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; per quanto riguarda invece la misura e la durata dell'incentivo: innanzitutto diciamo che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 24 mesi, in caso di assunzione a termine l'incentivo spetta per un massimo di 12 mesi, in caso invece di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato la durata dell'incentivo totale è pari a 18 mesi. Piccola puntualizzazione, vi è la possibilità di sospendere il godimento dell'incentivo qualora ci troviamo di fronte alle cosiddette assenze obbligatorie, per esempio la maternità obbligatoria nonché l'astensione anticipata dal lavoro; in questo caso che cosa succede? Succede che nel momento in cui vi è l'astensione dal lavoro, il periodo in cui le lavoratrici non hanno effettivamente prestato lavoro, questo periodo viene recuperato è traslato nei mesi successivi al loro rientro.
Ricordiamo che l'oggetto dei rapporti di lavoro devono essere effettuati nel triennio 2024-2025-2026 e la misura dell'agevolazione consta nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, prendendo come riferimento annuo il limite di €8000; ovviamente tale limite se lo rapportiamo su base mensile costa di €666,66 invece se lo riparametriamo su base giornaliera sarà pari a €21,50.
I rapporti agevolati possono essere sia a tempo pieno che a tempo parziale con la particolarità che nel momento in cui ci troviamo di fronte a rapporti a tempo parziale ovviamente la decontribuzione deve essere proporzionalmente ridotta; per quanto riguarda le condizioni per l'accesso al beneficio, l'INPS chiarisce che la fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 31 del decreto legislativo 150 del 2015 che ormai conosciamo tutti, per esempio un datore di lavoro che non rispetta il diritto di precedenza non può fruire di tale esonero, o piuttosto un datore di lavoro non può fruire di tale esonero qualora deve effettuare quella assunzione in merito ad un obbligo legislativo, e poi è assolutamente necessario che il datore di lavoro vada a rispettare tutte quelle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, quindi per esempio sto parlando di essere in possesso del DURC, rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro, nonché regionale e territoriale laddove sono presenti e, in ultimo ma non meno importante, il rispetto delle condizioni delle norme sulla sicurezza del lavoro.
L'aiuto che stiamo trattando quest'oggi, poiché è un esonero contributivo che sostanzialmente abbraccia tutto il territorio nazionale ed è rivolto potenzialmente a tutti i datori di lavoro, da come conseguenza che non è affatto assimilabile ad un aiuto di stato e quindi non è soggetto alla registrazione sul registro degli aiuti dello Stato; per quanto riguarda la compatibilità con altri incentivi diciamo che in via generale tale incentivo può essere cumulabile con altri incentivi qualora questi altri incentivi consentano la cumulabilità tra di essi, però mi preme semplicemente ricordare che ovviamente, proprio per l'ampiezza della misura agevolata ossia il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite degli €8.000, è necessario tenere in considerazione questi due parametri e laddove volessimo accumulare altre agevolazioni ovviamente deve essere diciamo rivolto sull'eventuale residuo.
Con questo è tutto, ovviamente rimandiamo ad un ulteriore approfondimento nel momento in cui verrà pubblicato il messaggio da parte dell'INPS, e con ciò vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.
Dott.ssa Erika D'Ettorre