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Chiarimenti Inps su Fringe Benefit

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Gio, 23 Maggio 2024

Chiarimenti Inps su Fringe Benefit


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Con la circolare numero 5 del 7 marzo scorso l'Agenzia delle Entrate pubblica i chiarimenti tanto attesi sulle misure fiscali dell'anno 2024 con le quali va a ricordare anche le importanti novità che sono intervenute sul Welfare aziendale, la circolare infatti va a riepilogare le principali novità sia della Legge di Bilancio 2024 e del famoso Decreto Legge Anticipi che ha trattato la materia del Welfare aziendale. Come ormai noto il 2024 ha portato diverse soglie di esenzione dei Fringe Benefit, noti in quanto disciplinati dall'articolo 51 comma Terzo del Testo Unico delle imposte sui redditi.

I nuovi limiti sono 1000€ di Fringe Benefit per la totalità dei dipendenti e 2000€ per i dipendenti con figli a carico, anche per l'anno 2024 si tratta di una misura sperimentale, questo vuol dire che in assenza di conferme per l'anno 2025 o di variazioni torneremo al limite cosiddetto naturale del Fringe Benefit che è fissato a 258,33€. Ricordo ancora che la natura del Fringe Benefit è tale che al superamento della soglia tutta la somma diventa imponibile, quindi non c'è una franchigia. Quindi nel caso in cui dovessimo per esempio erogare 1002€ di Fringe Benefit tutti i 1002€ saranno imponibili quindi attenzione all'attribuzione dei Fringe Benefit.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi nulla di nuovo, in quanto si ripresentano gli adempimenti amministrativi previsti nell'anno scorso nel 2023, quindi i lavoratori per i quali si vorrà applicare il Fringe Benefit dei 2000€, quindi con figli a carico, dovranno produrre al datore di lavoro un'autocertificazione sul proprio stato di famiglia; ricordo in questa sede come l'Agenzia delle Entrate con la circolare del primo agosto scorso ha precisato che per i figli, tutti i figli si intendono naturalmente a carico ai fini del riconoscimento del Fringe Benefit a prescindere dalle eventuali misure di detrazione che possono essere state utilizzate dai coniugi 50 o 100%.

Altro promemoria sui Fringe Benefit da ricordare è che si tratta sempre di misure per le quali non scatta un automatismo in capo al lavoratore, ma sono sempre misure che sono date discrezionalmente dal datore di lavoro, quindi non sussiste nessun obbligo in capo al datore di lavoro nell'erogare i Fringe Benefit e non sussiste nessun diritto del lavoratore a richiederli. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa la normativa del 2024 ha prodotto in deroga, ha richiamato l'articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi. Anche qua vengono ripresentati per l'anno 2023 il rimborso delle somme ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, misura che già conosciamo che abbiamo visto nel 2023 e che viene riproposta tale quale nel 2024; apro una parentesi, ricordo come la natura ordinaria del Fringe Benefit non preveda il rimborso di somme, ma prevede l'erogazione di beni o servizi già pagati, quindi prima eccezione che noi abbiamo avuto nel 2023, il rimborso di somme erogate o rimborsate ai lavoratori per utenze energetiche o di gas, novità del 2024 che oltre a questi predetti rimborsi, il legislatore introduce la possibilità di erogare dei rimborsi per le somme delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi su mutuo relativi alla casa.

Soffermiamoci su alcune definizioni importanti che sono state riprese dall'agenzia stessa: la norma fa riferimento alla nozione di prima casa senza dare ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata, su questo punto l'Agenzia delle Entrate fa una deduzione propria, quindi una deduzione non supportata dalla legge, ma una deduzione dell'Agenzia delle Entrate, la quale va ad associare che per ragioni logico-sistematiche, il concetto di prima casa sia assimilato a quello di abitazione principale, quindi con questo specifico riferimento le spese a questo derivate, si ritiene che debbano riguardare gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo da parte del dipendente, dal coniuge o dei suoi familiari, qui l'Agenzia delle Entrate nel continuare la descrizione di coniugi e familiari si rifà poi all'articolo 12 del testo unico dove troviamo l'elencazione di ciò che è considerato facente parte il nucleo familiare. Quindi concetto di abitazione principale dove dimorino abitualmente a condizione che ne sospendano effettivamente le spese, quindi in altri termini, l'Agenzia delle Entrate ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare fra quelli sempre relativi all'articolo 12 del testo unico, l'Agenzia ritiene che possono essere rimborsabili nei limiti normativi suindicati, quindi i 1000 se si tratta di lavoratori senza figli o 2000 per chi ha figli, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che in caso di affitto l'immobile locato su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale.

Con particolare riguardo alla locuzione "spese per l'affitto" l'Agenzia delle Entrate chiarisce che si ci si debba rifare al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno, resta fermo chiaramente che in relazione alle spese rimborsate, quindi ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali ad esempio la detrazione prevista per l'abitazione principale o gli interessi passivi sui mutui o la detrazione prevista per il canone di locazione. Questa è una specifica che l'Agenzia delle Entrate richiama in sostanza se utilizzo il Fringe Benefit per il rimborso delle spese d'affitto e contratto del mutuo, dovrò scorporare quella somma rimborsata tramite Fringe Benefit nella dichiarazioni dei redditi.

In chiusura, l'adempimento amministrativo a carico del datore di lavoro sarà quello che, nel rispetto della normativa sulla privacy, dovrà raccogliere la documentazione necessaria a prova della spettanza dei requisiti o in alternativa una dichiarazione sostitutiva, resa dal dipendente da conservare ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Grazie mille

Dott. Matteo Atzori

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