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Doppia contribuzione per soci lavoratori e amministratori

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Gio, 16 Maggio 2024

Doppia contribuzione per soci lavoratori e amministratori


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L'inquadramento del socio amministratore rappresenta da sempre un momento di particolare attenzione nella vita aziendale soprattutto per quelli che sono i riflessi contributivi ad esso legati ed eventuali potenziali contenziosi con gli enti da cui un errato inquadramento potrebbero derivare. Coloro che svolgono concretamente l'attività lavorativa all'interno delle società e che percepiscono per tali un compenso per la loro attività di amministratore, sono obbligati a iscriversi alla gestione commercianti o artigiani e alla gestione separata Inps qualora percepiscano un compenso di amministratore, quindi il quadro ordinario è che se in capo ad una medesima persona ci sono due tipi di attività, una quella di socio lavoratore, andrà a versare i contributi alla gestione commercianti o artigiani di eventuale appartenenza e, se in aggiunta a questa attività svolge anche un'attività di amministratore per la quale riceve compensi, la norma ci dice che dobbiamo pagare i contributi alla gestione separata.

Chiaramente questa doppia imposizione normativa impone un onere rilevante per i soci amministratori delle Srl. Bene ma che cosa si intende per attività di amministratore e attività lavorativa effettivamente svolta? Per rispondere a queste domande occorre fare un passo indietro e tornare al 2010 con l'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2010, tale norma ha Infatti fornito una cosiddetta "interpretazione autentica" delle disposizioni di cui all'articolo 1 Comma 208 della legge 662/96; tra le altre questo decreto legge 78 del 2010 specifica che le attività autonome per le quali opera il principio dell'iscrizione alla gestione Inps sono quelle svolte in maniera prevalente, vale la pena ricordare che le principali gestioni su cui noi dobbiamo far riferimento sono la gestione artigiana commercianti lavoratori dipendenti e agricoltura. Che ragionamento quindi scaturisce dall'interpretazione autentica del DL 78/2010? Che dobbiamo fare riferimento a quella che è l'attività prevalente.

Questo significa quindi che ogni qualvolta il socio amministratore di un Srl presti l'attività nella società in modo prevalente rispetto ad altre sue attività svolte, abbia l'obbligo di contribuzione all'Inps, allo stesso modo qualora il socio amministratore abbia un'attività prevalente rispetto a quella come amministratore, per lui non vi obbligo di iscrizione all'INPS. Esempio classico è quello del socio amministratore che contemporaneamente svolgere attività di lavoro dipendente presso altra azienda; queste considerazioni riguardano solo l'obbligo relativo alla gestione artigiana e commercianti, restando quindi esclusi gli obblighi relativi alla gestione separata, disposizione questa che è prevista dall'articolo 2 comma 26 della legge 335 del '95 secondo la quale la gestione separata rimane obbligatoria in caso di amministratori che percepiscono un compenso. Esemplificando in base all'esempio fatto, se io sono un lavoratore dipendente che svolgo la mia attività come lavoratore dipendente presso l'azienda A e saltuariamente svolgo un'attività di socio lavoratore presso l'azienda B, proprio perché la mia attività prevalente è quella di lavoratore dipendente non avrò nessun obbligo di iscrizione alla mia gestione commercianti artigiani, ma nel caso in cui percepisca compenso come amministratore non vale la prevalenza in quanto la gestione è separata (si chiama posta separata perché esula dalla prevalenza delle altre tre).

Questa è la norma. Ma cosa ci dice la giurisprudenza? Rifacciamoci a una sentenza della Corte di Cassazione del 2021, la 1759, la quale mette in luce un nuovo principio da seguire per l'obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di un Srl, nel documento indicato si sottolinea infatti come sia rilevante considerare se le mansioni svolte dall'amministratore siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione senza alcuna partecipazione all'attività materiale esecutiva dell'azienda, quindi i giudici in questo caso chiedono di distinguere quale è prevalente, l'attività di socio lavoratore o l'attività di amministratore, perché la sola attività di amministratore non è ritenuta dai giudici sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti o artigiani dell'INPS ma rimane l'onere dell'INPS la dimostrazione della partecipazione diretta de soci amministratore. In altre parole è da ricondurre nell'aula delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, fungere da referente per i clienti per i fornitori, nonché aver assunto i dipendenti, pagarne le retribuzioni, gestire rapporti con i professionisti. Queste attività sono attività tipiche dell'amministratore per il quale se svolte in maniera prevalente non comportano necessariamente l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti; la sentenza della Corte di Cassazione pertanto non mette in discussione il principio della doppia contribuzione che chiaramente è un principio normativo che rimane nel nostro sistema dal quale non si scappa, ma fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte autonome per i parametri di lavoratore e di socio lavoratore.

Cassazione del 2010, la 3240, i giudici affermano che pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici spettando infatti all'amministratore la gestione della società, un'attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione del coordinamento dei fattori di produzione, quindi ancora sentenze della Cassazione che tendono a discernere le due attività in maniera chiara, dando privilegio a quella che è prevalente senza far scattare, come spesso accade con l'istituto previdenziale, necessariamente la doppia contribuzione.

L'ultima sentenza del tribunale di Milano la 334 2024 con la quale il tribunale e i giudici ribadiscono che tutte le attività riconducibili all'amministrazione d'impresa non sono assimilabili all'attività esecutiva, quindi sulla linea delle sentenze della Cassazione precedente si allinea anche il tribunale di Milano, che distingue pertanto ciò che è attività esecutiva, quell'attività tipica per il raggiungimento dello scopo sociale, per il quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani, cosa diversa è l'attività di mera attività amministrativa come abbiamo visto nel commento delle sentenze precedenti, che non fa di per sé stesso scattare la doppia contribuzione.

In conclusione però è importante sottolineare due aspetti, in primo luogo che l'onere della prova in caso di richiesta di doppia contribuzione è a carico dell'ente previdenziale, che ne richiede l'esecuzione, quindi se l'istituto previdenziale eccepisce la mancanza della doppia contribuzione, esso stesso dovrà dar prova che questa è dovuta e che l'attività si va ad estrinsecare non solo un'attività di coordinamento di amministrazione ma anche di un'attività esecutiva finalizzata allo scopo del raggiungimento dell'attività sociale dell'impresa, e questo fattore spesso, quindi l'one probatorio posto a carico del soggetto che ne richieda la prescrizione, spesso fa soccombere in giudizio l'istituto, in secondo luogo è bene, nel momento in cui ci si appresta a fare valutazioni di questo tipo sulla doppia iscrizione, oltre a un dettaglio procedurale rigoroso, tenere presente e far presente ai nostri clienti di eventuali costi di un giudizio nel caso in cui si voglia andare su operazioni o situazioni eccessivamente borderline.

Grazie mille

Dott. Matteo Atzori

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