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Novità su lavoratrici madri

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Mer, 24 Aprile 2024

Novità su lavoratrici madri


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Oggi avrò il piacere di parlarvi della decontribuzione delle lavoratrici madri con figli, decontribuzione prevista ed introdotta dalla legge di bilancio del 2024 che appunto ha previsto la possibilità di riconoscere una decontribuzione IVS a favore delle lavoratrici con figli.

Principalmente la decontribuzione viene riconosciuta per un periodo di tempo che va dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 a favore di lavoratrici madri almeno con tre figli, fino al compimento del 18o anno di età del figlio più piccolo. Invece oltre a questa stabilizzazione viene riconosciuta esclusivamente per l'anno 2024, quindi dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, una decontribuzione a favore di lavoratrici madri con almeno due figli fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L'operatività sostanziale di questa decontribuzione è stata resa possibile grazie alla pubblicazione della circolare numero 27 del 31 gennaio 2024 da parte dell'INPS, circolare che sostanzialmente ha introdotto quelle che sono le istruzioni tecniche operative per poter rendere possibile la concreta fruibilità di tale esonero.

Come abbiamo detto la decontribuzione viene riconosciuta a favore di lavoratrici madri che hanno in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro pubblici o privati. Tale esonero viene riconosciuto anche alle lavoratrici del settore agricolo con l'esclusione tuttavia delle lavoratrici che hanno in essere un rapporto di lavoro domestico. Altra precisazione da parte della circolare è il fatto che l'INPS pone sostanzialmente sullo stesso piano la affiliazione naturale con gli istituti dell'adozione e dell'affidamento, questo sta a significare che tale tale esonero viene anche riconosciuto alle lavoratrici madri che hanno appunto adottato o preso in affidamento bimbi. Ricordiamo appunto che riguardano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche part-time compresi anche il contratto di apprendistato nonché i contratti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'INPS ulteriormente va a precisare che la realizzazione del requisito della lavoratrice madre oltre al momento in cui instaura un contratto a tempo indeterminato, si concretizza con la nascita del secondo o del terzo figlio. Quindi che cosa significa? Che questo requisito sostanzialmente si va a cristallizzare e ha come conseguenza che in caso di premorienza di uno o più figli o l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, nonché l'ipotesi di non convivenza di uno dei figli o l'affidamento esclusivo al padre, non fa perdere il requisito per poter fruire di tale esonero contributivo.

Andiamo a focalizzarci su quella che è sostanzialmente la misura dell'incentivo che come vi ho accennato all'inizio, l'esonero riguarda l'aliquota dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nella forma del 100%, quindi 100% dei contributi IVS a carico della lavoratrici con un limite annuo pari a 3000€. Quindi questo che cosa sta a significare? Che riparametrato questo importo su base mensile il tetto massimo della decontribuzione arriva fino a €250, invece riparametrando tale dato su un rapporto giornaliero, la sua quota è pari a 8,06€ al giorno.

Altra precisazione molto importante è che nel caso in cui ci si trova di fronte ad un contratto a tempo parziale, tale esonero non deve essere in alcun modo riparametrato, così come se la lavoratrice madre ha in essere più rapporti di lavoro a tempo indeterminato con diversi datori di lavoro, la lavoratrice ha diritto di poter fruire di tale bonus o decontribuzione per ogni singolo rapporto di lavoro in essere, fintanto appunto vi sono i requisiti e rientra anche nella misura del periodo per il quale viene riconosciuta tale decontribuzione.

Panoramica invece per quanto riguardano proprio le caratteristiche delle condizioni dell'esonero di spettanza: vi è da dire innanzitutto che tale esonero non è affatto assimilabile ad un incentivo dell'assunzione, e questa come diretta conseguenza che l'applicabilità di tale esonero non è in alcun modo soggetto ai Principi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 150/2015 con i cosiddetti limiti di occupazionalità nonché l'incremento netto. Inoltre proprio perché non è assimilabile in alcun modo ad un incentivo all'assunzione per poter fruire dell'agevolazione non vi è in alcun modo la necessità del possesso del DURC positivo in capo al datore di lavoro, e in ultimo ma non meno importante, tale esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e quindi non vi è la necessità della preventiva autorizzazione della commissione europea.

Per quanto riguarda la compatibilità con altri incentivi possiamo tranquillamente affermare che tale esonero risulta essere compatibile con altre tipologie di incentivi all'assunzione, tuttavia la circolare dell'INPS pone in netta evidenza la non cumulabilità della decontribuzione in trattazione con l'esonero parziale dei contributi IVS e l'uno è alternativo all'altro e, possiamo dire, che è facilmente intuibile il motivo di questo dettato proprio perché il limite massimo giornaliero di €250 in un certo qual modo va a completare il plafon per la decontribuzione IVS parziale.

Ora invece voglio darvi una panoramica su quelle che sono le istruzioni operative per la concreta fruibilità dell'esonero in trattazione. Sostanzialmente la lavoratrice in possesso dei requisiti deve comunicare al datore di lavoro mediante una formula di autodichiarazione scritta il codice fiscale dei figli nonché i dati anagrafici dei figli per i quali ha diritto alla fruibilità dell'esonero in trattazione. Poi che cosa succede? Succede che nel momento in cui il datore di lavoro rende applicabile nell'elaborazione del cedolino tale esonero nell'invio del flusso Uniemens questi dati devono necessariamente essere forniti all'istituto in quanto l'INPS si riserva di andare in un certo qual modo proprio a verificare la coerenza di tali dati con tutti gli enti preposti agli uffici anagrafici, e qualora l'INPS dovesse rendersi conto che i dati dichiarati risultano essere non veritieri e corretti la lavoratrice va a perdere il requisito al diritto dell'esonero ed eventualmente dovrà anche restituire l'esonero di cui ha già precedentemente fruito. In realtà la circolare dà anche un'altra possibilità alla lavoratrice che consiste proprio nell'andare a dichiarare direttamente sul sito dell'INPS quelli che sono i dati anagrafici dei figli richiesti per la decontribuzione.

Tuttavia ad oggi l'INPS non ha ancora implementato tale servizio sul suo sito e pertanto ad oggi l'unica strada percorribile per poter richiedere appunto tale requisito è la concreta autodichiarazione che la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro. Ultimo accenno per quanto riguarda l'esposizione della decontribuzione: innanzitutto vi voglio ricordare che la concreta fruibilità di tale requisito, di tale esonero, è stato reso possibile a partire dall'elaborato dei cedolini di febbraio, inoltre l'INPS specifica che gli eventuali arretrati di gennaio e febbraio potranno essere comunicati a partire dai flussi Uniemens di competenza aprile/maggio/giugno, però voglio farvi porre l'attenzione che qualora vengono richiesti gli arretrati per la decontribuzione IVS per le lavoratrici madri, dobbiamo tener conto che è necessario andare anche a restituire l'esonero parziale che eventualmente le lavoratrici hanno fruito. Ovviamente per l'esposizione dei flussi Uniemens dobbiamo necessariamente prendere in considerazione quelli che sono i codici "causale" che sono stati abbondantemente indicati nella circolare numero 27 del 31 gennaio 2024 dell'INPS.

Con quest'ultima precisazione io vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione e spero di trovarvi al prossimo appuntamento.

Grazie mille

Dott.ssa Erika D'Ettorre

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