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Part Time e Assegno di mantenimento

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Lun, 15 Aprile 2024

Part Time e Assegno di mantenimento


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Benvenuti, oggi esaminiamo brevemente il contenuto saliente di una recentissima ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione e Precisamente la numero 5242 del 28 febbraio 2024.

Con questa ordinanza la Corte di Cassazione affronta la questione del diritto della moglie laureata e assunta con un contratto di lavoro subordinato part-time ad ottenere un assegno di mantenimento da parte del marito, le cui condizioni economiche subiscono un notevole miglioramento a seguito della eredità ricevuta dalla morte del padre. La vicenda ha origine davanti al tribunale di Padova che in sede di separazione riconosce il diritto di abitare nella casa coniugale insieme ai figli alla moglie, riconosce ai figli un Contributo economico di €400 ognuno, ma nega il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. La moglie quindi successivamente a questa sentenza decide di impugnarla davanti alla corte di Appello di Venezia, la quale sostanzialmente ribadisce lo stesso orientamento del tribunale di Padova e la Corte di Appello nega il diritto della moglie ad ottenere un riconoscimento, nega anche un incremento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli chiesto dalla madre e sostanzialmente ritiene che anche un originario squilibrio economico che c'era stato tra i coniugi era venuto meno nel momento in cui la moglie era divenuta assegnataria della casa coniugale e il marito aveva preso in locazione un immobile.

Di conseguenza la moglie decide di andare avanti e propone anche il ricorso davanti alla Corte di Cassazione, e la Corte di Cassazione sostanzialmente condivide soltanto uno dei tre motivi per i quali il coniuge ha presentato il ricorso per cassazione, per il quale ha impugnato la sentenza, e la Corte di Cassazione dice che riguardo al negato incremento dell'assegno di mantenimento, la Corte d'Appello, il giudice di secondo grado, non aveva adeguatamente motivato le ragioni di questo diniego. La Corte di Cassazione inoltre dice anche che la Corte di Appello non aveva valutato e accertato adeguatamente l'incremento economico delle condizioni patrimoniali avute dal coniuge limitandosi ad un generico riferimento, a presumibili aumenti di guadagni che aveva avuto il coniuge, in considerazione del fatto che successivamente alla morte del padre aveva assunto la direzione dell'azienda insieme al fratello, però la Corte di Cassazione rileva che tutto sommato la Corte di Appello non si era soffermata in maniera adeguata su quello che era stato un sensibile incremento positivo delle condizioni economiche del coniuge.

Quindi per i primi due motivi è di parere contrario rispetto al giudice di secondo grado, mentre invece per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso presentato dalla moglie quindi il diritto ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in questo caso la corte respinge questo terzo motivo e ritiene che il possesso di una laurea e il fatto che la moglie fosse assunta in part-time, potevano consentire di spendere in maniera adeguata il titolo di studio, e nello stesso tempo quindi passare da un part-time ad un full-time, data anche la sopravvenuta maggior età dei figli e quindi il maggior tempo a disposizione della moglie, e che quindi il possesso di una laurea e la possibilità di passare dal part-time al full-time sono delle circostanze idonee ad escludere il riconoscimento di un assegno di mantenimento perché la moglie avrebbe potuto provvedere da sola a migliorare il proprio reddito. Quindi ecco che la scelta professionale fatta dal coniuge diventa un elemento che condiziona fortemente fino al punto di escludere il diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento e questo nonostante un mutamento positivo, un incremento notevole, del patrimonio del marito che però secondo la corte rileva ai fini di un incremento dell'assegno di mantenimento da riconoscere a due figli.

Quindi per la Corte di Cassazione l'incremento e una variazione in melius della capienza economica del coniuge non è rilevante e non è un elemento da tenere in considerazione per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie laureata e che lavora in part-time, ma rappresenta invece un elemento idoneo per poter pensare di incrementare l'assegno originariamente riconosciuto dal tribunale di Padova in favore dei figli.

Grazie mille

Avv. Rossella De Vito

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