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Contratto a Tempo Determinato, un percorso ad ostacoli

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Gio, 11 Aprile 2024

Contratto a Tempo Determinato, un percorso ad ostacoli


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Benvenuti, ho intitolato questo breve incontro "il contratto a tempo determinato un percorso ad ostacoli" alla luce delle numerose riforme che questa specifica tipologia di contratto di lavoro subordinato ha subito a partire dagli anni 60 fino al mese di febbraio del 2024 quindi del corrente anno.

E' un contratto che è stato oggetto di un cantiere legislativo che ha soprattutto avuto ad oggetto la disciplina della causalità della proroga del contratto a tempo determinato, cioè in riferimento all'indicazione del motivo per il quale il datore di lavoro può prorogare questo tipo di contratto e, dopo la riforma Fornero, il Jobs Act del decreto legislativo 81 del 2015, il decreto dignità decreto legge 87 del 2018 convertito nella legge 96 del 2018, arriviamo al decreto legge 48 del 2023 denominato "Decreto Lavoro misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" che è stato convertito nella legge numero 85 del 3 luglio 2023 che è andato a modificare sensibilmente il contenuto degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 81/2015 e ha equiparato la proroga al rinnovo. Quindi brevemente, questo decreto legge ha veramente apportato una sostanziale modifica a questi due articoli perché le esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, e esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, sono sostanzialmente spariti.

Quindi l'articolo 24 della legge 85 del 2023 ha modificato l'articolo 19 del decreto legislativo 81 del 2015 comma 1, mantenendo soltanto invariata la possibilità di apporre un termine di durata non superiore a 12 mesi al contratto di lavoro subordinato, ribadendo che sono ammissibili quattro proroghe in 24 mesi come originariamente previsto dal decreto legislativo 81/2015 ma ha completamente eliminato la possibilità di ricorrere a proroghe del contratto di lavoro a termine per le esigenze temporanee oggettive o esigenze connesse a incrementi temporanei dell'attività ordinaria, e in modo particolare sono state ammesse le possibilità di proroghe soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi di quell'articolo 51 in assenza di previsioni di cui alla lettera A, cioè qualora i contratti collettivi non prevedono nulla si può ricorrere alle condizioni individuate nei contratti collettivi applicati in azienda, qualora anche queste previsioni non fossero presenti si può ricorrere all'autonomia delle parti, cioè le parti di comune accordo possono individuare le esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva che possono andare a giustificare il ricorso a questa tipologia di contratto.

Attenzione perché il decreto legge prevedeva la possibilità per le parti di stabilire delle motivazioni riconducibili alle esigenze di natura tecnica organizzativa e produttiva fino al 30 aprile del 2024, dal 5 Maggio data di entrata in vigore del decreto fino al 30 Aprile 2024, adesso invece la legge numero 18 del 23 febbraio 2024 ha prorogato questa possibilità fino al 31 dicembre del corrente anno. Un'altra significativa modifica riguarda l'equiparazione della proroga a rinnovo perché adesso si ha che nel primo anno il datore di lavoro è libero di prorogare e rinnovare il contratto per i primi 12 mesi senza necessità di indicare la causale per la quale ricorre alla proroga, è una modifica importante sostanziale perché mentre prima entro i 12 mesi, in caso di rinnovo di un contratto scaduto dovevo obbligatoriamente indicare la causale, adesso questo obbligo non c'è più.

Grazie mille

Avv. Rossella De Vito

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