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Le nuove sanzioni previdenziali

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Gio, 04 Aprile 2024

Le nuove sanzioni previdenziali


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Oggi parliamo delle novità in tema di sanzioni previdenziali.

La normativa di riferimento è l'articolo 116 della legge 388 del 2000 comma 8 lettere A e B. Siamo in tema di omissione ed evasione contributiva. Recentemente il governo è intervenuto con il decreto legge numero 19 del 2 Marzo del 2024 con l'articolo 30 ad integrare e modificare questi articoli, queste norme della legge 388 del 2000, quindi è intervenuto su, appunto, le sanzioni per omissione ed evasione contributiva. Ricordiamo che l'omissione si verifica quando il contribuente, che non è solo necessariamente il datore di lavoro, ma si intende il contribuente in senso lato, quindi anche contribuente della gestione commercianti, della gestione separata INPS, o comunque anche il contribuente in genere anche di altri gestioni previdenziali omette il pagamento, ad esempio, per carenza dei premi o dei contributi per temporanea carenza di liquidità. In quel caso, appunto, la normativa di riferimento era l'articolo 116 comma 8 lettera A, proprio per il caso della omissione contributiva, che prevede appunto una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali, fino a un tetto massimo del 40% raggiunto il quale scattano gli interessi di mora sulle somme scritte al lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il caso più grave della evasione contributiva, quando il contribuente con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi non effettua quelle che sono le denunce obbligatorie, le dichiarazioni dalle quali si evinca l'obbligo contributivo, il classico esempio è quello del Rapporto di Lavoro in Nero, quindi non denunciato alla pubblica amministrazione, in quel caso, appunto, la sanzione, ovviamente più gravosa è la sanzione per evasione pari al 30% in ragione d'anno fino a un tetto massimo del 60%, raggiunto il quale scattano gli interessi di mora sulle somme iscritte al ruolo.

Quali sono le novità? Le novità sono che, su questa regola che noi conosciamo da tempo dell'omissione e dell'evasione contributiva, il governo interviene con l'articolo 30 del decreto legge numero il 19 del 2024 e interviene sia per l'ipotesi dell'omissione che per l'ipotesi dell'evasione, introducendo ulteriori possibilità di definizione agevolata sia per l'omissione che per l'evasione. Per quanto riguarda l'omissione contributiva, che abbiamo detto essere pari (la sanzione) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, questa sostanzialmente come sanzione rimane, però si introduce la possibilità, in caso di pagamento spontaneo, effettuato in unica soluzione entro il termine di 120 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento del contributo o del premio omesso, di non applicare una maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per cui il contribuente che per temporanea carenza di liquidità, ha effettuato comunque la denuncia contributiva, ha inviato comunque il flusso Uniemens, ha effettuato tutte le dichiarazioni, quindi il rapporto è un rapporto "in chiaro", però per temporanea carenza di liquidità non può pagare i contributi se spontaneamente, quindi significa prima di ricevere contestazioni, accertamenti o verifiche ispettive da parte della pubblica amministrazione, da parte dell'INPS, da parte dell'ente previdenziale, effettua il pagamento nel termine di 120 giorni e lo fa in unica soluzione, a questo punto la sua sanzione civile sarà pari semplicemente al tasso ufficiale di riferimento. Ovviamente resta fermo il tetto massimo del 40%, raggiunto il quale scattano gli interessi di mora solo somme iscritti al ruolo.

Inoltre sempre in tema di omissione contributiva, nel caso ci sia stata la notifica di una contestazione, oppure un avviso di accertamento, oppure una verifica ispettiva, ovviamente che riguarda l'ipotesi della omissione contributiva, quindi quando sono stati inviati tutti i flussi contributivi, quindi la pubblica amministrazione è resa edotta del debito contributivo, in caso di pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica, la sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, è ridotta del 50%. Ora, è ammessa per questa seconda ipotesi, anche la possibilità di pagamento rateale, ovviamente però la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di contestazione della omissione contributiva da parte dell'ente previdenziale. Ovviamente poi bisognerà rispettare integralmente il pagamento del piano di ammortamento, quindi delle rate successive, perché in mancanza ritorneremo alla sanzione originaria del tasso ufficiale del riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali senza possibilità alcuna di riduzione della sanzione civile nella misura del 50%.

Quindi vediamo che in tema di omissione contributiva c'è un'importante novità per tutti i datori di lavoro e contribuenti in genere, di qualunque gestione previdenziale, in caso di carenza di liquidità, in caso di mancato pagamento dei contributi, di potersi ravvedere sia spontaneamente, entro il termine di 120 giorni, ovviamente sempre che non ci siano state contestazioni o notificazioni da parte degli enti impositori (in questo caso, si paga soltanto il tasso ufficiale di riferimento) mentre nel caso, appunto, ci sia stata una notifica di illecito o una contestazione di omissione contributiva, c'è la possibilità, entro il termine 30 giorni, di pagare il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, riducendo il tutto nella misura del 50% e addirittura con modalità di pagamento rateale. Per quanto riguarda, invece, le importanti novità in tema di evasione contributiva, ricordiamo che l'evasione si verifica quando il datore di lavoro, il contribuente, con l'intenzione specifica di non pagare i contributi o premi, non effettua quelle che sono le comunicazioni obbligatorie, le denunce contributive, quindi non mette la pubblica amministrazione nella possibilità di conoscere il suo debito contributivo, il suo imponibile contributivo, proprio con il dolo, quindi con l'intenzione specifica di non pagare i premi o i contributi, quindi di occultare l'esistenza di rapporti di lavoro e di occultare il debito contributivo, in quel caso, ovviamente, l'ordinamento ha sempre previsto una sanzione più gravosa rispetto a quella dell'omissione, che è appunto la sanzione per evasione pari al 30% in ragione d'anno con un tetto massimo del 60%.

Importante novità prevista dal governo con l'articolo 30 di questo decreto legge 19 del 2024, anche in tema di evasione, è che è prevista la possibilità di denunciare spontaneamente questo debito contributivo, purché questo debito per evasione non risalga a più di 12 mesi rispetto alla data della denuncia, qualora il pagamento venga effettuato spontaneamente entro 90 giorni, c'è la possibilità di pagare una sanzione non più del 30% in reazione d'anno, ma una sanzione meno gravosa, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 7,5 punti percentuali. Ricordiamo che finora questa possibilità di evitare la comminazione della sanzione per evasione e di vedersi comminare la minore sanzione per omissione contributiva, era prevista anche in caso di evasione, ed è tuttora prevista, qualora il pagamento venga effettuato spontaneamente entro il termine di 30 giorni.

Adesso c'è anche la possibilità di effettuare spontaneamente questo pagamento di contributi evasi, ovviamente che non siano più vecchi di 12 mesi dalla data della denuncia spontanea, vedendosi applicare la sanzione ridotta di 7,5% se il pagamento avviene in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dal momento in cui viene effettuata la denuncia spontanea. Anche per questa possibilità di denuncia spontanea in tema di evasione è prevista la possibilità di pagamento rateale purché il pagamento della prima rata venga effettuato entro il termine previsto rispettivamente di 30 giorni, per vedersi applicata la sanzione al tasso ufficiale di riferimento applicata 5,5%, oppure entro il maggior termine di 90 giorni per vedersi applicata la sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorata di 7,5%.

Le novità sono di rilievo e permettono di definire in maniera più agevole e con una minore sanzione sia l'ipotesi dell'omissione che dell'evasione contributiva, per cui questa novità entrerà in vigore dal 1° settembre del 2024 per cui tutti i contribuenti avranno particolare interesse qualora non siano nelle condizioni di poter ottemperare all'obbligo contributivo per temporanea carenza di liquidità nell'ipotesi dell'omissione, oppure qualora abbiano deciso di ravvedersi, entro il termine di 12 mesi dalla data entro la quale avrebbero dovuto effettuare il pagamento, nell'ipotesi più gravosa dell'evasione contributiva.

Grazie mille

Dott. Fabio Perrone - Consulente del Lavoro


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