Blog

Fallimento per sovraindebitamento - la Diffida Accertativa

informa 360

Gio, 14 Marzo 2024

Fallimento per sovraindebitamento - la Diffida Accertativa

Redazione 360magazine  RICHIEDI INFORMAZIONI 

Chiedi ai nostri esperti:  QUESITI E COMMENTI  su questo articolo


Oggi parleremo di una nota del 2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È una nota che traccia e definisce alcune criticità emerse nei confronti dell'adozione di una diffida accertativa verso le società fallite o rispetto alle quali, al momento dell'adozione del provvedimento di diffida accertativa, esistono procedure concorsuali o di sovra indebitamento.
Non è una nota stravolgente, né totalmente innovativa, tant'è che la stessa nota a cui faccio riferimento (la nota INL 2414 del dicembre 2023) richiama altre due note pregresse sempre del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è una nota interpello del 2/2018. L'oggetto dell'accertamento è sempre la medesima questione, l'unica differenza è che questa nota promana ed è necessario ripresentare in quanto rispetto alle due note precedenti comunque richiamate, si fa riferimento ad una procedura di diffida accertativa che è sostanzialmente cambiata nei termini nelle modalità.

Quindi andiamo ad esaminare le note senza entrare nel merito delle differenze e modalità di adozione della diffida accertativa e della poi efficacia esecutiva del titolo che ne emerge. In sostanza che cosa dicevano le note, la nota 4684 faceva riferimento al potere di diffida anche laddove scaturisca dall'accertamento. In sostanza nella nota 4684 veniva richiesto al Ministero del Lavoro all'epoca se si potesse adottare il provvedimento di diffida accertativa o meglio se il direttore dell'ITL potesse apporre o imprimere alla diffida il valore di accertamento tecnico con efficacia di potere esecutivo, nei confronti delle società che avessero ad oggetto una procedura concorsuale o di sovra indebitamento. La risposta dell'INL è stata chiara: assolutamente non era possibile apporre il titolo l'efficacia di titolo esecutivo, per una semplice ragione. Come sappiamo la diffida accertativa si basa come tutti i titoli di credito, ai sensi del 474 del Codice di procedura civile, su la certezza di liquidità ed esigibilità del credito. È ovvio che nel caso di specie, quindi nelle nelle situazioni in cui ci sono procedure concorsuali in corso di sovra indebitamento, viene meno il requisito della esigibilità, non si può proporre azione individuale in sostanza. Rispetto a questa nota, anche l'interpello del 2018 aveva risposto ad una domanda della ANISA, l'Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio, che in una formulazione d'istanza di interpello aveva chiesto al Ministero del Lavoro la corretta interpretazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 124 del 2004, proprio con riferimento alla validazione di diffida accertativa per crediti patrimoniali, nei casi di accordi di ristrutturazione del debito e conseguenti procedure di sovra indebitamento.

Anche in quell'altro caso la risposta del Ministero del Lavoro era stata chiara. In sostanza non si poteva procedere ad adottare e a rendere esecutivo un titolo, una diffida accertativa con procedure di sovra indebitamento, nell'ipotesi in cui fosse stato presentato un accordo di ristrutturazione del debito. La nota 2414 del 2023 non fa richiamare le due note precedenti e in relazione alle nuove modalità di esecutività del titolo emergente dalla diffida accertativa, che non sono più quindi riconducibili alla apposizione e alla firma del dirigente ma all'esperire dei tentativi di obiezione rispetto all'emissione del provvedimento; quindi decorsi 30 giorni dall'emanazione del provvedimento oppure dal momento in cui c'è stato il tentativo di conciliazione con esito negativo, anche in quel caso permangono le ragioni di non adottabilità dell'atto già esplicitate e quindi in virtù del vincolo stabilito dall'articolo 150 del decreto legislativo 14 del 2019, ex articolo 51 della legge fallimentare, le diffide accertative non possono essere adottate perché sono carenti in quel caso di esigibilità in relazione al credito accertato.

Grazie mille
Dott. Gianluigi Pascuzzi

Richiedi Informazioni

Categorie

Post recenti

Novità Dimissioni per fatti concludenti

Gio, 30 Gennaio 2025

Bonus Natale 2024

Gio, 07 Novembre 2024

Novità Diffida Amministrativa

Gio, 10 Ottobre 2024

Novità Patente a Crediti

Mer, 02 Ottobre 2024